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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Ministero dell’Interno e della Prefettura sulla richiesta di informazione antimafia liberatoria presentata il 3 dicembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per accertare l’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.lgs. 159/2011, non definita entro il termine di legge. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato una determinazione sull’istanza, poi depositata il 14 settembre 2026; la ricorrente ha precisato che tale determinazione non era satisfattiva e si è riservata di impugnarla autonomamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la determinazione prefettizia sopravvenuta ha rimosso l’inerzia contestata, anche se non ha soddisfatto la ricorrente. La contestazione della determinazione non poteva essere esaminata in questo giudizio, essendo stata riservata a un’autonoma impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e dei complessi sviluppi procedimentali.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 4, d.lgs. 159/2011

    dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di OMISSIS- avente ad oggetto il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ex art. 94 comma 4 D. Lgs. n. 159/2011

    La disposizione individua l’informazione antimafia liberatoria richiesta; la decisione non ne interpreta i presupposti sostanziali, ma rileva che l’amministrazione ha successivamente provveduto sull’istanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, come già rilevato nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso

    Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, durante il giudizio, l’amministrazione provvede sull’istanza e rimuove l’inerzia contestata, anche se l’esito non è satisfattivo per il ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto, come già rilevato nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso

    La sentenza definisce il giudizio rilevando la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della determinazione intervenuta sull’istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenuto esercizio del potere amministrativo sull’istanza fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda diretta a contestare l’inerzia, anche quando la determinazione adottata non soddisfa il richiedente; l’eventuale illegittimità di tale determinazione va fatta valere con autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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