Sentenza n. 317/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Ministero dell’Interno e della Prefettura sulla richiesta di informazione antimafia liberatoria presentata il 3 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per accertare l’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.lgs. 159/2011, non definita entro il termine di legge. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato una determinazione sull’istanza, poi depositata il 14 settembre 2026; la ricorrente ha precisato che tale determinazione non era satisfattiva e si è riservata di impugnarla autonomamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la determinazione prefettizia sopravvenuta ha rimosso l’inerzia contestata, anche se non ha soddisfatto la ricorrente. La contestazione della determinazione non poteva essere esaminata in questo giudizio, essendo stata riservata a un’autonoma impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e dei complessi sviluppi procedimentali.
Norme richiamate
art. 94, comma 4, d.lgs. 159/2011
dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di OMISSIS- avente ad oggetto il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ex art. 94 comma 4 D. Lgs. n. 159/2011
La disposizione individua l’informazione antimafia liberatoria richiesta; la decisione non ne interpreta i presupposti sostanziali, ma rileva che l’amministrazione ha successivamente provveduto sull’istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, come già rilevato nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso
Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, durante il giudizio, l’amministrazione provvede sull’istanza e rimuove l’inerzia contestata, anche se l’esito non è satisfattivo per il ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto, come già rilevato nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso
La sentenza definisce il giudizio rilevando la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della determinazione intervenuta sull’istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenuto esercizio del potere amministrativo sull’istanza fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda diretta a contestare l’inerzia, anche quando la determinazione adottata non soddisfa il richiedente; l’eventuale illegittimità di tale determinazione va fatta valere con autonoma impugnazione.
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