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Parere

Parere n. 1357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Societa' Etrusca S.r.l., avverso annullamento della delibera del consiglio comunale n. 136 del 28/11/2018 - approvazione della variante di manutenzione/adeguamento al vigente regolamento urbanistico;

Giustizia amministrativa202400479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 136 del 29 novembre 2018, recante l’approvazione della variante di manutenzione e adeguamento al Regolamento Urbanistico, nella parte relativa alla scheda PV 15 dell’intervento unitario IU 9/B.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale nella parte in cui non ha accolto le osservazioni dirette a ridurre le aree destinate a standard pubblici e a eliminare l’obbligo di cessione dell’area destinata a parco urbano, sostenendo che gli standard previsti fossero superiori a quelli richiesti dal d.m. n. 1444/1968. Sono state dedotte la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, la violazione di legge, il difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione. La ricorrente ha inoltre prospettato la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati. La questione centrale consiste nello stabilire se la variante urbanistica, confermando gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione del 26 febbraio 2007, abbia illegittimamente omesso di accogliere le osservazioni della società e se fosse necessaria una motivazione specifica e rafforzata in ragione di un asserito affidamento qualificato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Le osservazioni presentate dalla ricorrente sono state esaminate dall’amministrazione, che le ha respinte rilevando che riguardavano obblighi convenzionali derivanti dal piano di lottizzazione e dalla relativa convenzione, già oggetto di controversia giudiziale. Non sussiste quindi una violazione delle garanzie partecipative, poiché le osservazioni urbanistiche costituiscono un apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché risultino esaminate e ragionevolmente respinte in coerenza con gli interessi e i criteri generali della pianificazione. La conferma degli standard e dell’obbligo di cessione dell’area a parco urbano non ha modificato la disciplina convenzionale, ma ne ha dato applicazione; la ricorrente non ha provato che la variante avesse introdotto obblighi ulteriori o diversi rispetto alla convenzione. Le scelte urbanistiche sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà manifeste. Non è stata ravvisata una violazione del principio di proporzionalità. Quanto alla motivazione, il Collegio ha distinto tra l’ordinaria esigenza motivazionale delle varianti urbanistiche, soddisfatta dai criteri generali e dagli obiettivi illustrati nella relazione di accompagnamento, e le ipotesi di affidamento qualificato, che richiedono una motivazione rafforzata. Nel caso concreto non sussisteva un affidamento qualificato, poiché la variante non aveva peggiorato la posizione della ricorrente, limitandosi a confermare obblighi già assunti con la convenzione di lottizzazione. La questione relativa alla restituzione degli oneri di urbanizzazione era stata inoltre già affrontata in sede giurisdizionale; il versamento degli oneri non è stato ritenuto sinallagmaticamente correlato all’adempimento degli obblighi di realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione.

Osservazioni

Garanzie partecipative e osservazioni urbanistiche

La censura è infondata. Le osservazioni della ricorrente sono state esaminate e respinte con riferimento alla loro attinenza a obblighi convenzionali derivanti dal piano di lottizzazione. Le osservazioni allo strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo dei privati e il loro rigetto non richiede una motivazione dettagliata, essendo sufficiente che siano state considerate e ragionevolmente ritenute non coerenti con gli interessi e i criteri generali della pianificazione.

Violazione di legge, difetto di istruttoria e standard urbanistici

La censura è infondata. La conferma nella scheda PV 15 delle aree destinate a verde pubblico e parcheggio non contraddice la convenzione di lottizzazione del 2007. La ricorrente non ha dimostrato che la variante avesse modificato la disciplina convenzionale o introdotto obblighi ulteriori rispetto a quelli già assunti.

Principio di proporzionalità e discrezionalità urbanistica

Non è ravvisata alcuna violazione del principio di proporzionalità. La pianificazione urbanistica implica valutazioni comparative degli interessi pubblici e rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di palesi travisamenti dei fatti, illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Difetto di motivazione e affidamento qualificato

La censura è infondata. Le scelte contenute in una variante urbanistica generale non richiedono una motivazione puntuale per ogni previsione, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali e agli obiettivi della pianificazione. Una motivazione rafforzata sarebbe stata necessaria solo in presenza di un affidamento qualificato. Tale affidamento non sussisteva, poiché la deliberazione impugnata si è limitata a confermare obblighi già previsti dalla convenzione di lottizzazione, senza incidere in peius sulla posizione della ricorrente.

Restituzione degli oneri di urbanizzazione

La richiesta non incide sulla legittimità della variante. Il tema era già stato affrontato nella controversia relativa all’esecuzione della convenzione. L’obbligo di realizzare e cedere le opere di urbanizzazione trova giustificazione nel rilascio e nell’utilizzo dei permessi edilizi; il versamento degli oneri di urbanizzazione, anche quando previsto dalla convenzione, non è necessariamente correlato in via sinallagmatica all’adempimento degli obblighi di realizzazione e cessione delle opere.

Norme richiamate

  • art. 32 l.r. Toscana n. 65/2014

    Disciplina il procedimento semplificato utilizzato per l’approvazione della variante di manutenzione e adeguamento al Regolamento Urbanistico relativa alle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.

  • artt. 30 e seguenti l.r. Toscana n. 65/2014

    Costituiscono il quadro procedurale della variante semplificata relativa alle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.

  • artt. 17 e seguenti l.r. Toscana n. 65/2014

    Sono richiamati quale quadro procedurale ordinario per la seconda fase della variante, relativa alle previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

  • d.m. n. 1444/1968

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro per sostenere che le aree destinate a standard pubblici fossero superiori a quelle richieste dalla normativa; il Consiglio di Stato rileva tuttavia che la ricorrente non ha dimostrato una modifica della disciplina convenzionale.

  • art. 2932 c.c.

    È stato applicato dal TAR Toscana, con sentenza n. 8665/2022, e confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2091/2024, per disporre l’esecuzione forzata dell’obbligo di trasferimento al Comune delle aree previste dalla convenzione di lottizzazione.

  • art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante generale al PRG

    Costituiva la disposizione urbanistica di riferimento per il piano di lottizzazione relativo all’intervento unitario n. 9/B.

Massime di principio

  • Le osservazioni presentate nell’ambito della formazione di uno strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo alla pianificazione e non attribuiscono al privato una pretesa al loro accoglimento; il loro rigetto richiede soltanto che siano state esaminate e respinte in modo ragionevole e coerente con i criteri generali della pianificazione.
  • Le scelte contenute negli strumenti urbanistici e nelle relative varianti sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
  • La motivazione delle previsioni di uno strumento urbanistico generale può essere desunta dai criteri generali e dagli obiettivi illustrati nella relazione di accompagnamento, senza necessità di una motivazione puntuale per ogni singola previsione, salvo che la nuova disciplina incida su una posizione di affidamento qualificato.
  • L’affidamento qualificato del privato richiede una posizione di vantaggio consolidata e una ragionevole aspettativa di stabilità; non sussiste quando la variante si limita a confermare obblighi già assunti mediante una convenzione di lottizzazione, senza peggiorare la posizione giuridica del privato.
  • Quando una variante urbanistica conferma obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione, il privato che ne contesti la legittimità deve dimostrare che la variante abbia modificato o ampliato tali obblighi; il mero richiamo alla maggiore consistenza degli standard rispetto ai minimi normativi non è sufficiente.
  • L’obbligo convenzionale di realizzare e cedere opere e aree di urbanizzazione non è necessariamente in rapporto sinallagmatico con il versamento degli oneri di urbanizzazione, sicché l’asserito pagamento di oneri in misura eccedente non determina di per sé l’inadempimento o l’inefficacia dell’obbligo di cessione.

Rigetto del ricorso straordinario contro la variante al Regolamento Urbanistico di Piombino

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società privata lottizzante contro la deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 136 del 29 novembre 2018, con cui è stata approvata una variante di manutenzione e adeguamento al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della l.r. Toscana n. 65/2014. Il ricorso riguardava la scheda PV 15 relativa all’intervento unitario IU 9/B, con particolare riferimento agli standard pubblici e all’obbligo di cessione dell’area destinata a parco urbano.

Premesse urbanistiche e convenzionali

La variante era stata adottata con deliberazione consiliare n. 72 del 19 giugno 2018 e definitivamente approvata con deliberazione n. 136 del 29 novembre 2018. Essa rientrava in una più ampia fase di manutenzione e adeguamento del vigente Regolamento Urbanistico, avviata dal Comune per correggere e aggiornare alcune previsioni urbanistiche sulla base delle esigenze emerse dalla campagna di ascolto e degli elementi sopravvenuti.

L’intervento IU 9/B era disciplinato da una convenzione di lottizzazione sottoscritta il 26 febbraio 2007. La convenzione prevedeva, tra gli obblighi della società lottizzante, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita al Comune di un’area di 12.770 metri quadrati destinata a parco urbano, oltre alle aree destinate a parcheggio pubblico e viabilità.

Il Comune aveva successivamente agito in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi convenzionali. Il TAR Toscana, con sentenza n. 8665/2022, aveva disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento al Comune delle aree destinate a parco urbano, parcheggio e strada pubblica. La sentenza era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2091/2024.

Contenuto della variante e osservazioni della società

La variante modificava la scheda PV 15 soprattutto per precisare la disciplina degli interventi relativi a tettoie e pensiline a protezione delle unità immobiliari. La scheda confermava inoltre che gli standard pubblici erano soddisfatti mediante 12.770 metri quadrati destinati a verde pubblico e 5.325 metri quadrati destinati a parcheggio pubblico.

La società aveva presentato osservazioni chiedendo:

  • la riduzione delle aree destinate a standard pubblici, ritenute superiori ai minimi previsti dal d.m. n. 1444/1968;
  • l’eliminazione dell’obbligo di cessione dell’area destinata a parco urbano;
  • la modifica della scheda PV 15 nella parte relativa all’intervento IU 9/B.

Il Comune aveva respinto le osservazioni rilevando che esse riguardavano obblighi convenzionali derivanti dal piano di lottizzazione e dalla convenzione del 2007, già oggetto di controversia giudiziale.

Garanzie partecipative

Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione delle garanzie partecipative. Le osservazioni urbanistiche non costituiscono rimedi giuridici diretti a tutelare una posizione individuale, ma strumenti di partecipazione collaborativa alla formazione dello strumento urbanistico. Di conseguenza, l’amministrazione non è tenuta a fornire una risposta analitica e puntuale a ogni argomento, purché dimostri di aver esaminato le osservazioni e le abbia respinte in modo ragionevole e coerente con gli obiettivi generali della pianificazione.

Nel caso concreto, il Comune aveva considerato le osservazioni e aveva spiegato che esse miravano a modificare obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente.

Standard pubblici, convenzione e difetto di istruttoria

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla violazione di legge e al difetto di istruttoria. La conferma delle superfici destinate a verde pubblico e parcheggio non contraddiceva la convenzione del 2007, ma ne applicava il contenuto.

La società non aveva dimostrato che la variante avesse modificato la disciplina convenzionale o imposto obblighi diversi e ulteriori. Il fatto che le superfici potessero essere superiori ai minimi normativi non dimostrava, da solo, l’illegittimità della variante, poiché gli obblighi derivavano anche dall’autonoma fonte convenzionale.

Discrezionalità urbanistica e proporzionalità

Le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e comportano la comparazione di interessi pubblici e privati. Il sindacato di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Il principio di proporzionalità deve essere applicato tenendo conto della natura discrezionale della pianificazione urbanistica. Nel caso esaminato non sono emersi elementi tali da dimostrare che il Comune avesse esercitato il proprio potere in modo sproporzionato o irragionevole.

Motivazione e affidamento qualificato

In via generale, le previsioni contenute in un piano urbanistico generale o in una sua variante non richiedono una motivazione specifica per ciascuna area o per ciascuna osservazione. La motivazione può essere ricavata dai criteri generali e dagli obiettivi della pianificazione, normalmente illustrati nella relazione di accompagnamento.

Un onere motivazionale rafforzato sussiste quando la pianificazione incide su un affidamento qualificato del privato, fondato su una posizione di vantaggio consolidata e su una ragionevole aspettativa di stabilità. Tra le situazioni potenzialmente idonee a fondare tale affidamento rientrano anche le convenzioni di lottizzazione e gli accordi urbanistici.

Tuttavia, nel caso concreto, la convenzione non fondava un affidamento alla riduzione degli obblighi assunti. La deliberazione impugnata non aveva modificato in peius la posizione della società, ma si era limitata a confermare gli obblighi relativi al parco pubblico e al parcheggio già previsti dalla convenzione. Non essendovi stato un peggioramento della posizione giuridica della ricorrente, non era necessario un onere motivazionale rafforzato.

Oneri di urbanizzazione

La richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione è stata ritenuta non decisiva e comunque già affrontata nella controversia giudiziale relativa all’adempimento della convenzione. Il Consiglio di Stato ha richiamato la motivazione del TAR Toscana secondo cui l’obbligo di realizzare e cedere le opere di urbanizzazione trova la propria causa nel rilascio e nell’utilizzo dei permessi edilizi e nell’attuazione dell’operazione di trasformazione urbanistica.

Il versamento degli oneri di urbanizzazione, anche quando previsto dalla convenzione o collegato a meccanismi di scomputo, non è necessariamente sinallagmaticamente correlato all’adempimento dell’obbligo di realizzare e cedere le aree e le opere di urbanizzazione.

Conclusioni

Tutte le censure sono state ritenute infondate. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, confermando la legittimità della deliberazione comunale nella parte in cui aveva mantenuto le previsioni della scheda PV 15 relative agli standard pubblici e alla cessione dell’area destinata a parco urbano.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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