Ordinanza n. 669/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei n. 446 del 23.12.2025, reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Parco solo in data 7.1.2026, con il quale è stato approvato il regolamento ad esso allegato denominato “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”, ed è stato stabilito che tale regolamento “revoca e sostituisce il regolamento di fruizione e ingresso al Parco Archeologico di Pompei approvato con decreto nl 255 del 1° agosto 2023, il regolamento del Commissario di Governo dott. Marcello Fiori prot. n. 534 del 26.5.2010 nonché qualsiasi ulteriore disposizione di senso contrario al regolamento allegato al presente decreto”; 2) del regolamento denominato “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”, approvato con il decreto del Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei n. 446 del 23.12.2025; 3) per quanto occorra, della delibera del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 78/25/20_PAP (prot. n. 14504 del 17.12.2025) con la quale è stata approvata la bozza del regolamento di cui al punto 2 che precede;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei che approva il nuovo regolamento di accesso e fruizione del sito, sostituendo il precedente regolamento e le disposizioni commissariali del 2010
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale, il regolamento allegato e, ove occorrente, la delibera del Consiglio di amministrazione del Parco, chiedendone anche la sospensione cautelare. La contestazione riguarda la disciplina dell'accesso e della fruizione del Parco Archeologico di Pompei e, in particolare, il superamento del precedente modello organizzativo introdotto nel 2010 dal Commissario delegato per l'emergenza dell'area archeologica di Napoli e Pompei. Dal testo emergono deduzioni relative alla violazione della legge regionale della Campania n. 11 del 1986 e, più in generale, alla illegittimità della nuova disciplina per l'incidenza sulle modalità di esercizio della professione di guida turistica, nonché la prospettazione di un pregiudizio economico derivante dalla diversa organizzazione delle visite guidate. I ricorrenti miravano a conservare cautelarmente il precedente sistema centralizzato di prenotazione e organizzazione delle guide.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha qualificato il decreto impugnato come atto generale e astratto, adottato nell'esercizio del potere tecnico-discrezionale di disciplinare l'accesso e la fruizione dei luoghi della cultura pubblica ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 42/2004. Il precedente atto commissariale del 2010 è stato ritenuto espressione di un potere extra ordinem, adottato in una situazione emergenziale e con finalità anche di ordine e sicurezza pubblica; il relativo modello centralizzato di prenotazione, iscrizione quotidiana delle guide, priorità e vantaggi per le guide stanziali, divieto di ingaggio diretto dei clienti e controllo commissariale sull'attività professionale non è stato considerato idoneo a fondare un affidamento legittimo sulla propria indefinita prosecuzione, anche perché lo stato di emergenza era stato successivamente revocato. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'attività delle guide turistiche è oggi improntata ai principi di liberalizzazione e concorrenza della legge n. 190/2023 e ha escluso, nella cognizione sommaria cautelare, la fondatezza della dedotta violazione della legge regionale n. 11/1986, anteriore al nuovo assetto normativo. Quanto al periculum, il pregiudizio prospettato è stato ritenuto meramente patrimoniale e non irreparabile; inoltre non è stata dimostrata un'incidenza effettivamente restrittiva o impeditiva dell'attività professionale, poiché le guide instaurano direttamente il rapporto contrattuale con i visitatori del Parco. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.lgs. 42/2004
al fine di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del bene culturale da parte della collettività
Attribuisce all'amministrazione il potere di disciplinare l'accesso e le modalità di fruizione dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i presupposti della sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, art. 3, n. 13
Individua il Parco Archeologico di Pompei quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale.
legge 13 dicembre 2023, n. 190
È richiamata quale fonte del vigente assetto di liberalizzazione e concorrenza del servizio professionale delle guide turistiche.
legge regionale Campania n. 11 del 1986
La dedotta violazione della legge regionale è stata ritenuta non fondata, anche perché la disciplina regionale è antecedente all'attuale assetto statale di liberalizzazione e concorrenza.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha revocato la dichiarazione dello stato di emergenza relativa alla situazione dell'area archeologica di Pompei, incidendo sulla possibilità di fondare un affidamento stabile sulla prosecuzione delle misure emergenziali.
Massime di principio
- Le misure organizzative adottate in via sperimentale ed extra ordinem durante uno stato di emergenza non sono, per il solo fatto di essersi protratte nel tempo, idonee a fondare un affidamento legittimo degli operatori sulla loro indefinita prosecuzione, quando lo stato emergenziale sia cessato o sia stato revocato.
- L'amministrazione titolare della gestione di un luogo della cultura pubblica può disciplinare con atto generale e astratto l'accesso e le modalità di fruizione del bene, nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale finalizzato ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione da parte della collettività; il sindacato cautelare resta circoscritto alla verifica sommaria della manifesta irragionevolezza o illegittimità.
- Una disciplina organizzativa emergenziale che incida sulle modalità di esercizio di una professione non può essere automaticamente invocata come parametro stabile di regolazione dell'attività professionale dopo la cessazione dell'emergenza, soprattutto quando il settore sia successivamente assoggettato a principi di liberalizzazione e concorrenza.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio patrimoniale derivante dalla modifica delle modalità organizzative di fruizione di un sito culturale non presenta carattere irreparabile se non è dimostrato che la nuova disciplina renda effettivamente restrittivo o impeditivo l'esercizio dell'attività professionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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