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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34104/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza del GIP del Tribunale di Siracusa e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 13/01/2025 del GIP del Tribunale di Siracusa deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non si verte in un'ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica, cioè in una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, immediatamente percepibile e priva di margini di opinabilità. Per tale ragione i ricorsi vengono dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso contro la sentenza è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla norma; l'erronea qualificazione del fatto è deducibile in cassazione solo se integri un errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'errore manifesto nella qualificazione giuridica ricorre solo quando la qualificazione sia, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Massime di principio

  • Nel rito disciplinato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è denunciabile in cassazione solo quando sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • Non è ammissibile il ricorso che miri a contestare la qualificazione giuridica del fatto al di fuori dell'ipotesi di errore manifesto sulla corrispondenza tra fatto contestato e qualificazione adottata dal giudice di merito.
  • L'errore manifesto sussiste solo quando la qualificazione sia palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione; in assenza di tale evidenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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