Sentenza n. 10605/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sul procedimento per la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel procedimento finalizzato alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore di un lavoratore straniero, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha comunicato di avere concluso il procedimento mediante l’adozione, in data 4 giugno 2026, di un provvedimento espresso di revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento espresso richiesto ha fatto venir meno l’interesse dell’impresa alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e, considerata la natura processuale della pronuncia, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevanza di una questione rilevata d’ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è finalizzata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; essa diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento adottando il provvedimento espresso richiesto, anche se il contenuto dell’atto non coincide con l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente; l’eventuale contestazione dell’atto sopravvenuto deve essere proposta mediante gli strumenti processuali propri dell’impugnazione del provvedimento.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve sottoporre la relativa questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assicurando il contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →