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Sentenza

Sentenza n. 4089/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 140 del 22 ottobre 2024, recante “Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 numero 475 e S.M.I. – Anno di riferimento 2024 a valere sulla popolazione residente al 31/12/2023”, con la quale è stata istituita la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Gorgonzola, “nella zona del comparto di nuova espansione sito in zona C.na Antonietta”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso; 2) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 167 del 3 dicembre 2024, avente ad oggetto “Approvazione della Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e S.M.I. – Anno di riferimento 2024 a valere sulla popolazione residente al 31/12/2023”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi i pareri dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza Brianza e dell’ATS di Milano Città Metropolitana, nota prot. 39577 del 30.11.2024 e nota prot. 38328 del 28.11.2024; 3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione della Consiglio comunale di Gorgonzola n. 44 del 19.5.2025, avente ad oggetto “Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e S.M.I. – Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 03/12/2024 – Anno di riferimento 2024. Esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 6 di nuova istituzione”; - della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 77 del 27 maggio 2025, recante “indagine di mercato per l'acquisto di un immobile in Gorgonzola – zona Est n. 6 c.na Antonietta da adibire a farmacia comunale – Approvazione delle linee di indirizzo”; - della determinazione del Comune di Gorgonzola Settore 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 575 del 5.6.2025, avente ad oggetto “Approvazione atti per invito a manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto di un immobile in Gorgonzola (MI) – zona C.na Antonietta da adibire a farmacia comunale”; 4) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da FARMACIA BACH SRL il 18\12\2025: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Gorgonzola n. 104 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Acquisto di immobile in Gorgonzola (via Trieste, 147) da destinare a farmacia comunale”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto 5) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da FARMACIA BACH SRL il 30\12\2025: - della Determinazione del Comune di Gorgonzola Settore 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 1281 del 15.12.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione di offerta di immobile finalizzata all'acquisto di un immobile nel Comune di Gorgonzola (MI)da adibire la farmacia comunale ed impegno di spesa e liquidazione imposte per registrazione nuovo preliminare di compravendita”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto di tutti i provvedimenti sin qui impugnati.

Giustizia amministrativa202403355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Gorgonzola, istituzione della sede farmaceutica n. 6 nella zona est e successivi atti relativi all'esercizio della prelazione e all'acquisto di un immobile da destinare a farmacia comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 4, ha impugnato dapprima la deliberazione di Giunta n. 140 del 22 ottobre 2024 e la successiva deliberazione n. 167 del 3 dicembre 2024, con cui il Comune ha approvato la revisione biennale della pianta organica e istituito la sesta sede farmaceutica nella zona di nuova espansione di Cascina Antonietta. Non era contestato il raggiungimento del numero complessivo di farmacie, ma la localizzazione della nuova sede e la conseguente riduzione del bacino d'utenza della farmacia della ricorrente. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 2 della legge n. 475/1968, per mancata considerazione dell'equa distribuzione del servizio sul territorio e per l'asserita applicazione del solo parametro numerico; difetto di motivazione e di istruttoria, per il riferimento a sviluppi edilizi e incrementi demografici futuri ritenuti non adeguatamente dimostrati; sviamento del potere pianificatorio e disparità di trattamento, poiché la riduzione del bacino d'utenza avrebbe inciso soprattutto sulla ricorrente; inizialmente, anche mancata acquisizione dei pareri di ATS e dell'Ordine dei Farmacisti. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti comunali relativi all'esercizio della prelazione sulla nuova sede, all'indagine di mercato e all'acquisto e aggiudicazione di un immobile da destinare a farmacia comunale, assumendo l'illegittimità derivata della revisione della pianta organica e l'incoerenza della collocazione dell'immobile di via Trieste n. 147, esterno al comparto urbanistico C6-Cascina Antonietta.

La decisione

Il ricorso principale contro la deliberazione n. 140/2024 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché tale atto è stato integralmente sostituito dalla deliberazione n. 167/2024, divenuta l'unica fonte degli effetti lesivi. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 2 della legge n. 475/1968 attribuisca al Comune ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella localizzazione delle sedi farmaceutiche, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L'equa distribuzione deve essere valutata sull'intero territorio comunale e non è diretta a preservare il bacino d'utenza o l'equilibrio economico delle singole farmacie. Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva per determinare il numero complessivo delle sedi, non impone una ripartizione matematica degli abitanti tra le farmacie. La scelta della zona di Cascina Antonietta è stata ritenuta coerente con la presenza di nuovi insediamenti residenziali, commerciali e scolastici e con lo sviluppo urbanistico in corso. La riduzione del bacino della ricorrente, da sola, non dimostra l'illegittimità della pianificazione; né è stata provata l'inadeguatezza dell'ambito operativo residuo. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo omogenee le situazioni delle diverse sedi e rientrando nella discrezionalità comunale la scelta di intervenire prioritariamente nella zona ritenuta maggiormente bisognosa. La censura relativa ai pareri di ATS e dell'Ordine dei Farmacisti è stata respinta perché i pareri erano stati acquisiti e le contestazioni non evidenziavano vizi autonomi degli stessi. Sono stati inoltre respinti il secondo, il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, in quanto i vizi derivati presupponevano l'illegittimità della deliberazione n. 167/2024, ritenuta invece legittima. È stata respinta anche la censura relativa all'acquisto dell'immobile di via Trieste n. 147: la pianta organica individua una zona territoriale e non impone la collocazione della farmacia all'interno del perimetro puntuale del comparto C6. L'immobile, pur esterno a tale perimetro, ricade nella zona est n. 6 ed è stato ritenuto funzionalmente e territorialmente coerente con essa. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 475/1968

    Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità.

    La disposizione attribuisce al Comune il potere di individuare il numero e la collocazione territoriale delle sedi farmaceutiche per assicurare l'equa distribuzione e l'accessibilità del servizio; il parametro numerico determina il numero complessivo delle farmacie, mentre la localizzazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Massime di principio

  • La localizzazione delle sedi farmaceutiche costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa comunale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • L'equa distribuzione del servizio farmaceutico deve essere valutata con riferimento all'intero territorio comunale e alle esigenze attuali e potenziali della popolazione, senza essere finalizzata alla tutela del bacino d'utenza o dell'equilibrio economico delle singole farmacie.
  • Il parametro legale di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva per determinare il numero complessivo delle sedi spettanti al Comune e non impone una ripartizione matematica della popolazione tra le singole farmacie.
  • La riduzione del bacino territoriale o dell'utenza di una farmacia preesistente non determina, di per sé, l'illegittimità della revisione della pianta organica, se la scelta è coerente con l'obiettivo di migliorare la distribuzione del servizio e adeguatamente istruita e motivata.
  • La pianta organica delle farmacie individua normalmente una porzione territoriale delimitata come sede farmaceutica e non necessariamente il punto preciso in cui deve essere collocato l'esercizio; l'immobile può quindi essere ubicato in una parte della zona assegnata anche se esterno al perimetro di uno specifico comparto urbanistico, purché sussista coerenza territoriale e funzionale.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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