Cassazione Civile, Ordinanza n. 02741/2026 del 07/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico presso un'unità operativa di oncologia e dall'asserito svolgimento di funzioni connesse alla direzione di un hospice e al coordinamento di ulteriori strutture. Il lavoratore chiedeva il pagamento di: a) retribuzione di posizione parte variabile relativa all'incarico; b) retribuzione per l'incarico di direzione dell'Hospice, che sosteneva dovesse essere qualificato come unità operativa complessa; c) ulteriori differenze retributive per attività di coordinamento funzionale e gestionale svolta per più articolazioni organizzative. Dopo varie fasi di merito e un precedente annullamento della Corte di cassazione per motivazione apparente della sentenza d'appello, in sede di rinvio la Corte territoriale ha rigettato tutte le domande. Nel ricorso per cassazione il dirigente medico ha dedotto: la violazione della normativa sulla dirigenza sanitaria e delle regole regionali, sostenendo che la mancata adozione dell'atto aziendale non avrebbe potuto precludere il riconoscimento delle differenze retributive; la violazione del giudicato interno e dell'articolazione delle pretese economiche alla luce del precedente regolamento di giurisdizione; la violazione dei contratti collettivi della dirigenza medica, affermando che la graduazione delle funzioni sarebbe irrilevante per le differenze retributive richieste; nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato lo svolgimento di mansioni apicali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure. In particolare ha affermato che, in materia di dirigenza sanitaria, il conferimento dell'incarico e il correlato trattamento economico presuppongono la previa adozione dell'atto aziendale e la qualificazione della struttura come complessa; che l'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti medici pubblici; che non si era formato alcun giudicato sulle argomentazioni spese nel precedente regolamento di giurisdizione, il quale aveva inciso solo sulla questione di giurisdizione e non sul merito del diritto azionato; e che la retribuzione di posizione variabile non può essere riconosciuta in assenza di provvedimento di graduazione e pesatura degli incarichi. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
ricorso ex art. 414 c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in materia di lavoro
art. 360 c.p.c.
art. 360, n. 3) c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge e nullità della sentenza
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale disciplina della dirigenza sanitaria e dell'organizzazione delle strutture
artt. 3 e 5 l.r. Molise n. 9/2005
richiamati come norme regionali sull'organizzazione sanitaria e sull'atto aziendale
art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale base normativa della dirigenza sanitaria e del conferimento degli incarichi
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato sul merito del diritto azionato, limitato invece alla sola questione di giurisdizione
art. 2099 c.c.
richiamato nel motivo come parametro della retribuzione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio applicato alla dirigenza sanitaria
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, senza esito favorevole
art. 39 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia dei contratti collettivi
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento economico della dirigenza pubblica
art. 27, comma 1, CCNL 8.6.2000
richiamato quale fonte collettiva del trattamento economico della dirigenza medica
art. 60, comma 3, CCNL 8.6.2000
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda economica
art. 39 CCNL 5.12.1996
richiamato come fonte collettiva della disciplina della dirigenza medico-sanitaria
artt. 50-55 CCNL 5.12.1996
richiamati come disciplina collettiva rilevante per il trattamento dei dirigenti medici
art. 42 CCNL 3.11.2005
richiamato nel motivo di ricorso come fonte contrattuale applicabile
art. 39, comma 6, CCNL 5.12.1996
richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina retributiva della dirigenza sanitaria
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il difetto assoluto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di dirigenza sanitaria, il riconoscimento di incarichi dirigenziali e delle relative differenze retributive presuppone la previa adozione dell'atto aziendale di organizzazione e la qualificazione formale della struttura interessata; in mancanza di tale presupposto, la pretesa economica non è fondata.
- Per la dirigenza medica pubblica non trova applicazione l'art. 2103 c.c. sul diritto alle mansioni superiori, poiché il rapporto dirigenziale è retto da un regime in cui rileva l'idoneità a ricoprire un incarico e non la corrispondenza a mansioni rigidamente tipizzate.
- La retribuzione di posizione variabile non contrattuale può essere riconosciuta solo in presenza di un provvedimento di graduazione e pesatura delle funzioni; in assenza di tale atto, la domanda è infondata.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, ossia sulla statuizione decisoria che combina fatto, norma ed effetto; non si estende alle mere argomentazioni o ai passaggi motivazionali, neppure se contenuti in una precedente decisione sulla giurisdizione.
- La pronuncia sulla giurisdizione non implica alcun accertamento vincolante sul merito del diritto azionato: l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario consente solo di radicare il potere giurisdizionale, non di fondare il diritto sostanziale dedotto in giudizio.
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