Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP. Il ricorrente sollevava cinque motivi: 1) illegittima utilizzabilità di chat e dati informatici in quanto acquisiti mediante intercettazioni e captazione telematica (trojan/server parallelo) da Autorità francese, con violazione della disciplina sulle intercettazioni e mancanza del duplicato informatico a garanzia del contraddittorio; 2) criticità nell'identificazione dell'utilizzatore di una utenza attribuita al Falzea; 3) insussistenza del tentativo di inosservanza di pena (mancanza di atti idonei ed inequivoci); 4) dubbio sulla gravità indiziaria rispetto al reato di detenzione di documenti falsi finalizzata alla consegna al latitante (art. 479-bis comma 2); 5) carenza di motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e sulla pericolosità del ricorrente ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, giustificata dalla revoca della misura cautelare. Dunque la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate; ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né al versamento di somma alla Cassa delle ammende. Pertanto: ricorso inammissibile; nessuna condanna alle spese; nessuna ammenda.
Norme richiamate
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione, quando è rituale e motivata dalla cessazione della misura, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; in tale ipotesi il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al pagamento di ammenda
artt. 110, 56, 390, 416-bis c.p.
Norme richiamate nel capo di imputazione originario (concorso, tentativo, altre fattispecie e reato associativo di tipo mafioso). La Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito su tali contestazioni a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 110, 497-bis comma 2, 416-bis c.p.
Ulteriore richiamo alle contestazioni penali connesse all'associazione e ad altre fattispecie; non oggetto di decisione sostanziale da parte della Corte per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 479-bis c.p. comma 2
Norma relativa ai reati connessi a documenti falsi: il ricorrente deduceva carenze di gravità indiziaria rispetto all'accusa di detenzione di documento falso per consegna al latitante; la Corte non ha esaminato il merito a seguito della inammissibilità
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alla giustificazione della misura cautelare (pericolosità e rischio di reiterazione): la Corte ha richiamato la rinuncia e non ha valutato sostanzialmente la correttezza della motivazione del tribunale sul punto
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione dopo la revoca della misura cautelare determina generalmente l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in tali casi il ricorrente non è tenuto alle spese processuali né al pagamento di ammenda.
- Quando la decisione si conclude per inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non decide sul merito delle questioni sostanziali: i profili di illegittimità delle acquisizioni probatorie o di insufficienza indiziaria restano non valutati nella pronuncia.
- Se si contesta l'utilizzabilità di dati informatici (chat, messaggistica crittografata, acquisizione tramite trojan o server esterno), la difesa deve puntare a ottenere il duplicato informatico e prove sulla catena di custodia e sulle modalità tecniche di acquisizione per poter efficacemente impugnare la prova.
- Per ritenere configurabile il tentativo di un reato (es. tentata inosservanza di pena) è necessario dimostrare atti idonei e inequivoci diretti al compimento dell'evento: mere intenzioni o atti preparatori non sono sufficienti.
- La misura cautelare per pericolosità e rischio di reiterazione richiede motivazione attuale e concreta; il richiamo alla gravità astratta del reato non basta da solo: è necessario indicare elementi specifici che giustifichino il pericolo concreto di commissione di nuovi reati.
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