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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12038/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare comunicato il 16 novembre 2017 all'operatore INPS Luigi Pandolfo per plurime irregolarità nella gestione delle pratiche di rilascio dei PIN dispositivi e nell'istruttoria e liquidazione di domande NASPI (rilascio di PIN a lavoratori fittizi o fuori competenza territoriale, acquisizione di documentazione falsa, omissione dei controlli sui flussi UniEmens, inserimento difettoso/assente di IBAN e anomalie nei modelli). Il ricorrente contestava la qualificazione e la gravità degli addebiti, l'asserita violazione del diritto di difesa e della normativa disciplinare e contrattuale, la non proporzionalità della sanzione e l'erronea valorizzazione di elementi emersi nella fase sommaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la Corte d'Appello e il Tribunale avevano correttamente ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento per la gravità e la sistematicità delle negligenze nell'istruttoria delle pratiche, non per aver accertato una truffa ma per violazioni regolamentari dirette a prevenire frodi. Sono stati respinti i quattro motivi di ricorso: 1) il vizio di motivazione e la presunta violazione del diritto di difesa sono stati ritenuti infondati in quanto la motivazione si fonda sulla gravità e sistematicità delle condotte; 2) non si è formato giudicato interno dall'ordinanza sommaria impugnata; 3) le censure relative a diligenza esigibile, mansioni svolte e ruolo del responsabile sono questioni di merito inammissibili in Cassazione; 4) il regolamento disciplinare INPS non è fonte di diritto impugnabile direttamente in Cassazione e la proporzionalità della sanzione è valutazione di fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55

    Richiamato rispetto ai profili disciplinari; la Corte ha ritenuto che la valutazione della diligenza e della responsabilità attiene al giudice di merito

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, art. 55-bis

    Citando la normativa sul procedimento disciplinare, la Corte ha escluso violazioni tali da ritenere nullo il procedimento; ha precisato che la sanzione è stata valutata in base alla gravità e sistematicità delle condotte

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Norma invocata dal ricorrente per i motivi di nullità e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate, essendo per lo più questioni di merito

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    Richiamato per precludere la nuova deducibilità di motivi di fatto già valutati con esito conforme nei due gradi di merito; la Corte ha escluso la rilevabilità in Cassazione di vizi di motivazione meramente critici

  • Legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 1, commi 48 e segg.)

    Richiama il rito speciale del reclamo in materia di lavoro; la Corte ha precisato che l'ordinanza sommaria non acquista efficacia di giudicato interno se impugnata

  • DPR 16 aprile 2013 n. 62

    Norme sul codice di comportamento della pubblica amministrazione richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione della violazione del codice e della relativa diligenza è questione di merito

  • Codice di comportamento INPS (determinazione n. 181/2014)

    Citato dal ricorrente come fonte di doveri; la Corte ha osservato che il regolamento interno dell'INPS non costituisce norma di diritto impugnabile direttamente in questa sede, pur potendo informare la valutazione disciplinare di merito

  • CC.NN.LL. del Comparto Enti Pubblici Non Economici (varie edizioni)

    Richiamati in relazione alla disciplina delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che la materia contrattuale e collettiva è in parte rimessa al giudizio di merito e non poteva fondare la cassazione

  • Codice civile, art. 2909

    Norma citata dal ricorrente in relazione al giudicato; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di formazione di giudicato interno

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Invocato dal ricorrente in tema di efficacia delle decisioni sommariamente assunte; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che nega l'effetto di giudicato interno se l'atto è impugnato

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241

    Richiamata dal ricorrente in tema di trasparenza e procedimento; la Corte non ha ritenuto che ne derivi invalidità che possa ribaltare la valutazione di merito

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. Legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Richiamato per la deposizione di conclusioni del Pubblico Ministero nell'udienza; non incide sul merito della decisione

  • DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater e L. 228/2012 art.1 comma 17

    Richiamati in relazione all'obbligo eventuale del ricorrente di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La somma di violazioni disciplinari, anche se singolarmente di grado moderato, può integrare giusta causa di licenziamento se risultano sistematiche e rivelano gravissima negligenza o incapacità di osservare regole volte a prevenire frodi.
  • Le previsioni del regolamento interno dell'ente (delibere, codici interni) non hanno natura normativa immanente e non possono essere impugnate direttamente in Cassazione come norme di diritto; tuttavia possono essere valorizzate dal giudice di merito nella valutazione disciplinare.
  • Le censure relative alla diligenza esigibile rispetto alle mansioni svolte, alla formazione ricevuta o al ruolo del responsabile costituiscono in massima parte valutazioni di fatto e di merito e, se confermate nei due gradi, sono precluse alla sindacabilità in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Un'ordinanza resa nella fase sommaria di un procedimento disciplinare ex L. n.92/2012 non acquista efficacia di giudicato interno se viene impugnata: l'appello o il reclamo riaprono la cognizione sulla stessa unità minima fatto-norma-effetto giuridico.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è una valutazione di fatto; per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario che sia evidente l'illogicità o la manifesta insussistenza dei presupposti di fatto valutati dai giudici di merito.

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