Cassazione Civile, Sentenza n. 12047/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva ritenuto legittima l'apposizione del termine ai contratti stipulati tra il gennaio 2006 e il giugno 2010 sulla base della causale richiamante le "attività stagionali" (art. 10, comma 7, lett. b) d.lgs. n. 368/2001 e d.P.R. n. 1525/1963). Il ricorrente denunciava la genericità della causale (riferita alla "produzione della stagione" senza richiamo a spettacoli determinati o a esigenze produttive specifiche) e chiedeva la declaratoria di illegittimità del termine e il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente riammissione e risarcimento ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse applicato in modo non sufficientemente rigoroso i criteri eurounitari e di legittimità in tema di contratti a termine nel settore dello spettacolo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-331/2017, Sciotto) e l'orientamento della Corte costituzionale, la Cassazione ha affermato che le "ragioni obiettive" giustificative del termine devono essere valutate in modo stringente e riferite a circostanze precise e concrete. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, con pronuncia conforme ai principi indicati; decisione sulle spese a carico della parte soccombente come disposto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 368/2001, art. 1, commi 1 e 2
Richiama il quadro normativo sul contratto a termine; va interpretato unitamente all'art. 10 e secondo i principi di tutela contro gli abusi nell'uso dei contratti a termine.
d.lgs. n. 368/2001, art. 10, comma 7, lett. b
Prevede la possibilità del contratto a termine per le attività stagionali; la Corte precisa che tale deroga deve essere applicata in modo restrittivo e solo quando la causale sia specifica e riferita a circostanze concrete.
d.P.R. n. 1525/1963
la preparazione e produzione di spettacoli per il personale ... addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita
Il riferimento normativo alle attività stagionali include la produzione di spettacoli, ma la Corte indica che l'applicazione della relativa causale contrattuale richiede collegamento concreto con specifiche esigenze produttive o spettacoli determinati.
CCNL per il personale dipendente dai Teatri Stabili Pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI, art. 8
Richiamato dal ricorrente come parametro contrattuale; la Corte considera la normativa collettiva nel quadro della verifica della legittimità della causale, ma la decisione è stata fondata soprattutto sui principi di diritto europeo e nazionale relativi ai contratti a termine.
Corte di Giustizia UE, causa C-331/2017 (Sciotto)
Stabilisce che le "ragioni obiettive" che giustificano assunzioni temporanee nello spettacolo devono essere interpretate in maniera rigorosa: devono riferirsi a "circostanze precise e concrete" o alla particolare natura delle funzioni espletate.
Corte costituzionale, sent. n. 260/2015
Ribadisce la peculiarità del settore spettacolo e la necessità di bilanciare la stabilità del lavoro con le esigenze specifiche del settore; tuttavia l'eccezione deve essere strettamente delimitata.
L. n. 183/2010, art. 32
Norma richiamata in relazione alla pretesa risarcitoria e alla riammissione in servizio; la valutazione della sussistenza del rapporto a tempo indeterminato può avere rilievo per l'applicazione di tali conseguenze risarcitorie.
Massime di principio
- La causale che giustifica un contratto a termine nel settore dello spettacolo deve collegarsi a circostanze precise e concrete (es. singolo spettacolo o serie chiaramente individuata), non a formule generiche come "produzione della stagione".
- I giudici devono applicare un test rigoroso e restrittivo per evitare abusi: l'eccezione al principio di stabilità del lavoro deve essere dimostrata dall'azienda con elementi concreti e specifici.
- La natura stagionale indicata dal d.P.R. 1525/1963 può giustificare contratti a termine solo se emerge un nesso comprovabile tra le esigenze produttive e la durata/oggetto del rapporto.
- L'onere probatorio grava sul datore di lavoro: occorrono fatti e riferimenti temporali/operativi che dimostrino l'effettiva necessità temporanea del rapporto.
- In mancanza di causalità specifica e documentata, il rischio è la declaratoria di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato con conseguenti riammissione e risarcimenti; pertanto le clausole generiche sono vulnerabili.
- Nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali le formule di richiamo a stagionalità devono essere dettagliate e collegate a piani produttivi o programmi concreti per reggere a un sindacato giurisdizionale.
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