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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12046/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caselli ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento (livello 3B dell'area tecnico-amministrativa) ai sensi dell'art. 5 del CCNL delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche, con condanna della Fondazione al pagamento delle differenze retributive. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto che i requisiti per l'automatismo di cui all'art. 5 sussistessero già da data anteriore al termine considerato dall'accordo dell'8.1.2009 (in particolare dalla data 1.2.2002), con effetto quindi retroattivo rispetto alla richiesta.

La decisione

La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso. Prima dell'udienza di discussione la Fondazione ha depositato rinuncia al ricorso e dichiarazione di accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio; la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello (favorevole a Caselli) resta efficace; le spese sono state compensate in sede di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 5 del CCNL per il personale dipendente delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche

    La norma è stata interpretata come prevedente un automatismo di passaggio a superiore inquadramento se sussistono i requisiti; il giudice di merito ha ritenuto che i requisiti esistessero già da data anteriore al termine fissato dall'accordo del 8.1.2009, con decorrenza retroattiva (indicata in sentenza come 1.2.2002)

  • accordo dell'8.1.2009

    L'accordo individua una data utile (1.2.2004, menzionata in motivazione) per fruire dell'automatismo dell'art.5; la Corte d'appello però ha ritenuto che la prova dimostrasse il possesso dei requisiti già anteriormente (1.2.2002), superando il riferimento alla sola data indicata nell'accordo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, con accettazione di controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione: la decisione di merito impugnata resta quindi efficace.
  • Nei giudizi di inquadramento sindacale secondo CCNL, il diritto al superiore livello si valuta in base al momento in cui il lavoratore ha effettivamente acquisito i requisiti: se provati in data anteriore alla scadenza prevista dagli accordi, il decorso degli effetti può essere anticipato a quella data.
  • Gli accordi collettivi che fissano termini o date utili non escludono che il singolo lavoratore provi l'effettivo possesso dei requisiti in una data precedente e ottenga, quindi, efficacia retroattiva del riconoscimento.
  • In fase di contenzioso, la rinuncia dell'appellante con accettazione della controparte può essere utilizzata come strumento pratico per porre fine al giudizio; è opportuno concordare anche la regolazione delle spese.
  • Per casi simili è fondamentale predisporre e documentare chiaramente gli elementi probatori (assegnazioni, mansioni svolte, inquadramenti formali e informali, documentazione aziendale) che dimostrino la sussistenza dei requisiti alla data presunta di acquisizione del diritto.

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