Cassazione Penale, Ordinanza n. 02881/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, pronunciata dalla Corte di appello, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, inoltre, perché generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità sulle censure relative alla responsabilità penale.
art. 62, n. 4, c.p.
Attenuante invocata dal ricorrente e non riconosciuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza, ritenendola inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e a richiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono generiche e quindi inammissibili.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di condanna pronunciate nei gradi di merito e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista.
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