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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della nota del Comune di Moncalieri – Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile – Servizio Ambiente prot. n. 0042573/2023 del 23.06.2023, avente ad oggetto “Procedimento di bonifica ex art. 242 del d.lgs. 152/2006 e smi del sito registrato in anagrafe dei siti da bonificare n. 1215 – 1281 dell'“Area industriale le fucine di Carpice” Moncalieri (TO) – D.D. n. 1612 del 23.07.2018 e s.m.i. della Città Metropolitana di Torino. Proponente FCA N.V.”, ricevuta via PEC in pari data, e di tutti i suoi allegati; - nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, e in particolare, per quanto occorrer possa, della nota ARPA prot. n. 50440 del 11.08.2022 e della nota ASL TO5 prot. n. 50891 del 17.08.2022 richiamate dal Comune di Moncalieri nella nota di cui sopra ma non trasmesse in allegato alla stessa e non note alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202300830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha formalmente riattivato il procedimento di bonifica ex art. 242 d.lgs. 152/2006 e imposto l'aggiornamento e l'integrazione del piano di caratterizzazione del sito Carpice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Moncalieri le ha richiesto di aggiornare e integrare il piano di caratterizzazione dell'area industriale Carpice, tenendo conto dei risultati delle campagne di monitoraggio del biogas e dei contributi tecnici degli enti coinvolti. In via preliminare ha contestato la natura non provvedimentale dell'atto, sostenendo che fosse una comunicazione meramente interlocutoria. Nel merito ha dedotto tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 240, 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990, nonché la lesione del legittimo affidamento e vari profili di eccesso di potere, sostenendo che il piano di caratterizzazione fosse già stato completato e che gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente, compreso il sistema di estrazione e trattamento del biogas realizzato dalla ricorrente, avessero definito e risolto la procedura. La richiesta di tornare a una fase di ulteriore indagine avrebbe quindi costituito una regressione procedimentale, un aggravio istruttorio ed economico e l'imposizione di obblighi indeterminati. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio chi inquina paga e dell'art. 1 l. 241/1990, sostenendo che l'obbligo fosse stato imposto esclusivamente a essa, senza attendere la conclusione del procedimento volto ad accertare la corresponsabilità degli eredi di precedenti gestori dell'area. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e del principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, sostenendo che la formale riattivazione del procedimento fosse atipica, priva di base normativa, adottata unilateralmente e senza adeguata istruttoria o conferenza di servizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, riconoscendo natura lesiva alla nota. L'atto non era una mera comunicazione interlocutoria, poiché imponeva alla ricorrente un'attività concreta di aggiornamento e integrazione del piano di caratterizzazione, con costi propri e possibile anticipazione di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Gli interventi precedenti erano stati elaborati sulla base di una conoscenza incompleta della contaminazione e il successivo progetto realizzato dalla ricorrente era specificamente concentrato sul biogas e sulla riduzione del rischio di esplosioni, senza risolvere le ulteriori problematiche relative alle altre matrici ambientali. L'approvazione del progetto non impedisce all'amministrazione di richiedere aggiornamenti, varianti e ulteriori indagini quando il monitoraggio evidenzi l'inadeguatezza o l'insufficienza delle misure adottate. L'aggiornamento del piano di caratterizzazione non costituisce un'illegittima regressione procedimentale, ma un'attività istruttoria fisiologica e necessaria per acquisire un quadro conoscitivo attuale e valutare eventuali modifiche o integrazioni degli interventi di bonifica. È stato inoltre affermato che la responsabilità del soggetto inquinatore permane anche quando l'amministrazione abbia approvato un progetto successivamente rivelatosi inadeguato, ferma la possibilità di rivalersi sui corresponsabili per la quota loro imputabile. Il secondo motivo è stato respinto. Al momento dell'adozione della nota, la ricorrente era l'unico soggetto già definitivamente individuato come responsabile della contaminazione, mentre il procedimento relativo agli eredi dei precedenti gestori era ancora pendente. La pendenza di accertamenti su ulteriori corresponsabili non esonera il responsabile già accertato dall'eseguire le attività di bonifica e quelle propedeutiche, come l'aggiornamento del piano, salvo il successivo diritto di rivalsa. Inoltre, nel corso del giudizio, gli eredi sono stati individuati come corresponsabili e l'obbligo è stato esteso anche a loro. Il terzo motivo è stato respinto perché la richiesta comunale trovava fondamento nell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e nell'esigenza di aggiornare il quadro istruttorio alla luce delle risultanze tecniche già acquisite. Le note di ARPA, ASL e Regione, nonché gli esiti delle conferenze di servizi e dei tavoli tecnici, dimostravano che i progetti e i modelli concettuali precedenti non erano più adeguati alle informazioni emerse, in particolare sulla produzione di biogas e sul possibile impatto sulle matrici ambientali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite per la complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    La disposizione costituisce il fondamento del procedimento di bonifica e consente di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione del piano di caratterizzazione quando occorra acquisire un quadro conoscitivo più completo e attuale della contaminazione.

  • art. 240, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006

    art. 240, comma 1 lett. o)

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano la fattispecie della bonifica e della messa in sicurezza ambientale.

  • Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006

    Il principale strumento di indagine che permette “di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito”

    Il piano di caratterizzazione serve a ricostruire i fenomeni di contaminazione e a fondare le decisioni sulle misure di messa in sicurezza e bonifica; può pertanto essere aggiornato quando le informazioni disponibili risultino superate o incomplete.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione; la pendenza di tale procedimento nei confronti di ulteriori soggetti non esonera il responsabile già accertato dagli obblighi di bonifica.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di legalità, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, nonché alle contestazioni della ricorrente.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    È richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, senza autonoma specifica applicazione nella ratio decisoria.

Massime di principio

  • L'approvazione e l'esecuzione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza non precludono all'amministrazione di richiedere successivi aggiornamenti del piano di caratterizzazione quando il monitoraggio o nuove risultanze tecniche evidenzino che il quadro conoscitivo era incompleto o che gli interventi non hanno risolto tutte le problematiche ambientali.
  • L'aggiornamento di un piano di caratterizzazione già approvato non costituisce, di per sé, un'illegittima regressione del procedimento, ma può rappresentare una fisiologica attività istruttoria necessaria per adeguare le misure di bonifica e messa in sicurezza all'evoluzione della contaminazione e delle conoscenze tecniche.
  • Il responsabile della contaminazione resta obbligato a porre in essere le attività di bonifica e le attività propedeutiche, compresa la redazione o integrazione del piano di caratterizzazione, anche quando siano in corso accertamenti amministrativi per individuare ulteriori corresponsabili; resta salva la possibilità di rivalersi sui corresponsabili per la quota di spesa loro imputabile.
  • Un atto che imponga concretamente al soggetto onerato ulteriori indagini ambientali, con costi e possibile anticipazione di nuovi interventi di bonifica o messa in sicurezza, ha natura lesiva ed è immediatamente impugnabile, anche se inserito nella fase interlocutoria di un procedimento amministrativo.
  • La richiesta di aggiornamento del piano di caratterizzazione è legittimamente adottabile nell'ambito del procedimento ex art. 242 del d.lgs. 152/2006 e non è un provvedimento atipico quando trova fondamento nella necessità di adeguare l'istruttoria alle risultanze tecniche sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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