Cassazione Penale, Sentenza n. 696/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vescio è stato condannato per contraffazione di una patente di guida recante le generalità di Eugenio Cimmino e la propria fotografia, e per aver dichiarato false generalità agli operanti. Ha proposto ricorso in Cassazione articolando tre censure: 1) vizio di motivazione sulla individuazione del tempo e del luogo della contraffazione (con implicazioni su eventuale bis in idem e prescrizione); 2) violazione di legge per la mancata esclusione della prescrizione, sostenendo che il movente (eludere un ordine di carcerazione del 22/02/2012) imponeva una soluzione favorevole al reo; 3) asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'atto del controllo (declinazione delle generalità) per violazione dell'art. 350, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi ripetessero argomentazioni già valutate e confutate in sede di appello, senza critica specifica. Ha confermato che la consumazione del reato va individuata nel possesso/esibizione del documento accertato al controllo (22/08/2014), motivo per cui la questione della prescrizione è infondata. Ha altresì stabilito che la dichiarazione di false generalità costituisce 'corpo del reato' (art. 495 c.p.) e pertanto è utilizzabile: il divieto di inutilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p. non si estende alle dichiarazioni che sono materiale costitutivo del reato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i termini di enunciazione dei motivi di ricorso; utilizzato per segnalare che i motivi sono stati enunciati nei limiti di legge
art. 350, comma 5, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza garanzie; la Corte ha ritenuto inapplicabile la preclusione quando la dichiarazione costituisce il corpo del reato
art. 63 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese senza garanzie; la Corte ha precisato che non si estende alle dichiarazioni che rappresentano il materiale costitutivo del reato (quindi non impedisce l'utilizzo delle false generalità come prova del reato di falsa attestazione)
art. 495 cod. pen.
Norma che sanziona la falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità; la Corte ha ritenuto che la falsa indicazione delle generalità costituisce corpo del reato e le relative dichiarazioni sono acquisibili e valutabili
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000
Massime di principio
- In reati di contraffazione di documenti la consumazione può essere collegata al momento dell'accertamento e del possesso/esibizione del documento agli organi di polizia: quella data conta ai fini della prescrizione.
- La dichiarazione di false generalità resa all'atto del controllo costituisce talvolta il 'corpo del reato' (art. 495 c.p.) e, in quanto tale, è acquisibile e pienamente utilizzabile come prova; il divieto di cui all'art. 63 c.p.p. non impedisce l'uso di dichiarazioni che sono materiale costitutivo del reato.
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre motivi già giudicati in appello senza una critica specifica e argomentata: la ripetizione pedissequa delle stesse censure non soddisfa i requisiti di specificità.
- Per contestare la prescrizione con successo occorre dimostrare concretamente l'incertezza o l'errore nella determinazione del momento consumativo del reato; è necessario proporre motivi nuovi, circostanziati e non meramente reiterativi.
- In occasione dei controlli di identificazione, la richiesta di esibizione del documento e la successiva indicazione delle generalità rientrano nel legittimo esercizio dell'attività di identificazione e non costituiscono automaticamente atto investigativo successivo a reato già consumato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →