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Sentenza

Sentenza n. 1503/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione resistente sull’istanza datata 16 settembre 2025, trasmessa via PEC in data 17 settembre 2025, con cui i Sigg.ri Emiliano Croce, Moira Croce e Franca Ferretti hanno fatto istanza, tra gli altri, alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in ordine al diritto di livello enfiteutico su immobile sito in Grottaferrata (RM), Via del Boschetto n. 31, identificato al Catasto al Foglio 12, particella 747, risultante nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e al Catasto, chiedendo alternativamente che venisse loro comunicato se il terreno e la proprietà in questione fossero già affrancati, oppure di procedere all'affrancazione dello stesso; per il conseguente accertamento dell’obbligo della p.a. di provvedere con provvedimento espresso e per la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in luogo della P.A. in caso di inottemperanza all’ordine del Giudice. in subordine, per l'annullamento della nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali Prot. Uscita N.0424800 del 14 ottobre 2025, pervenuta in pari data, se, anziché comunicazione di natura soprassessoria, venisse interpretata quale rigetto delle istanze dei ricorrenti, previo mutamento del rito; nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202514010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di verifica dell'eventuale affrancazione e di avvio del procedimento di affrancazione del diritto di livello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (enfiteuti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno presentato un'istanza, trasmessa via PEC il 17 settembre 2025, chiedendo alla Pubblica Amministrazione di comunicare se il terreno e la proprietà fossero già affrancati oppure di procedere all'affrancazione del diritto di livello gravante sull'immobile. Il Ministero dell'Interno ha trasmesso l'istanza alla Prefettura di Roma per competenza. La Prefettura, con nota del 14 ottobre 2025, ha rilevato una pretesa incompletezza documentale, richiedendo entro dieci giorni ulteriori documenti relativi all'esistenza e costituzione del livello e prospettando l'archiviazione in caso di mancato riscontro. I ricorrenti hanno replicato il 17 ottobre 2025, sostenendo di avere prodotto tutta la documentazione disponibile e richiamando l'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990. Non essendo seguito un provvedimento conclusivo, hanno proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo, quanto al silenzio, la violazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. In subordine, hanno chiesto l'annullamento della nota prefettizia qualora fosse qualificata come diniego o archiviazione, deducendo violazione degli artt. 2 e 18 della legge n. 241/1990, dell'art. 971 c.c., degli obblighi di conclusione del procedimento, nonché carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto che il procedimento di affrancazione, avviato con l'istanza del 17 settembre 2025, non fosse stato concluso con un provvedimento espresso. La nota prefettizia del 14 ottobre 2025, per contenuto, è stata qualificata come atto infraprocedimentale, o comunque soprassessorio, poiché si limitava a richiedere riscontri su precedenti richieste istruttorie e prospettava l'eventuale archiviazione della pratica, senza definire la posizione dei richiedenti. Tale nota non ha quindi fatto venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Il Collegio ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina immediata del commissario ad acta è stata rigettata allo stato, con riserva di provvedere su semplice richiesta dei ricorrenti in caso di inutile decorso del termine assegnato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso; la mancata conclusione del procedimento di affrancazione integra silenzio-inadempimento.

  • artt. 1 e 18 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi di buon andamento, correttezza dell'azione amministrativa e al divieto di richiedere ai privati documenti già nella disponibilità dell'amministrazione.

  • art. 971 c.c.

    È indicato quale base civilistica dell'istanza di affrancazione del diritto di enfiteusi o livello; la sentenza non definisce nel merito la sussistenza dei presupposti dell'affrancazione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che si limiti a formulare richieste istruttorie e a prospettare una futura archiviazione non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, quando non definisca in modo attuale la posizione del richiedente.
  • La natura infraprocedimentale o soprassessoria di una nota amministrativa non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • In presenza di un procedimento amministrativo non concluso, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento e ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta non deve essere disposta necessariamente insieme alla pronuncia sul silenzio: il giudice può riservarla alla fase successiva, subordinandola all'inutile decorso del termine fissato per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaOttemperanza e commissario ad acta

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