Sentenza del 11/10/2017 n. 4065 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Diniego di autotutela di un atto definitivo - Impugnazione - Ammessa - Condizione - Vizi propri del diniego - Rilevano - Vizi di merito relativi all'accertamento definitivo - Non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di annullamento in autotutela dell’atto impositivo, tentando di far valere nuovamente vizi di merito relativi all’accertamento originario, ormai definitivo per mancata impugnazione entro i termini. La questione riguarda i limiti dell’impugnazione di un atto di diniego di autotutela, che può essere contestato solo per vizi propri e non per riesaminare il merito dell’atto impositivo ormai non più impugnabile.
La decisione
L’impugnazione del diniego di autotutela è astrattamente ammessa, ma deve riguardare esclusivamente vizi propri del diniego, come eventuali illegittimità del provvedimento o del procedimento. Non può invece essere utilizzata per riproporre le contestazioni relative all’accertamento originario divenuto definitivo, perché ciò eluderebbe i termini di impugnazione e comprometterebbe la certezza dei rapporti tributari. Pertanto, nella parte in cui il ricorso mirava a rimettere in discussione il merito dell’atto definitivo, esso non può essere accolto.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Il principio di impugnabilità degli atti tributari, inclusi gli atti atipici quando incidono concretamente sulla posizione del contribuente, non può essere utilizzato per aggirare i termini previsti per impugnare l’atto impositivo originario.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela può essere impugnato quando presenta vizi propri, ma non costituisce una nuova occasione per contestare il merito di un atto impositivo ormai definitivo.
- Una volta scaduti i termini per impugnare l’accertamento, le contestazioni relative alla sua fondatezza, quantificazione o legittimità non possono normalmente essere riproposte attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.
- L’autotutela è uno strumento di riesame amministrativo e non un rimedio sostitutivo dell’impugnazione giudiziale ordinaria.
- Per valutare un ricorso contro il diniego di autotutela occorre distinguere tra vizi del diniego stesso e vizi dell’atto impositivo originario: solo i primi possono, in linea generale, essere fatti valere.
- L’impugnabilità di atti non espressamente elencati dalla legge non può essere interpretata come uno strumento per eludere la definitività degli atti tributari e la stabilità dei rapporti giuridici.
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