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Sentenza

Sentenza del 11/10/2017 n. 3954 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso contro la cartella di pagamento n. 2912010000435XXXX, determinando le sanzioni dovute in euro 2.204,12 e condannando l'Ufficio alle spese di lite. L'Ufficio sosteneva di avere già accolto l'istanza del contribuente relativa all'errato calcolo delle sanzioni e chiedeva quindi la riforma della sentenza limitatamente alla condanna alle spese, invocandone la compensazione per asserita soccombenza reciproca. Il contribuente ha eccepito la tardività dell'appello e la sua inammissibilità per mancata notifica alla Serit Sicilia, parte del giudizio di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondate le eccezioni del contribuente, rilevando che l'Agenzia non aveva contestato adeguatamente né la tardività della notifica né la violazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Anche la richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta priva di giustificazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata in relazione all'obbligo di notificare l'atto di appello alle parti del giudizio di primo grado. La mancata notifica a una parte, se non sanata correttamente e tempestivamente, può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 92 c.p.c.

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per ottenere la compensazione delle spese in ragione della presunta soccombenza reciproca. La Commissione ha tuttavia ritenuto non adeguatamente giustificata tale richiesta e ha applicato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico dell'Ufficio.

  • Principio della soccombenza

    La parte che perde il giudizio è normalmente condannata a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa, salvo motivi specifici che giustifichino la compensazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve essere notificato a tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado; l'omessa notifica può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le eccezioni di tardività o di irregolarità dell'appello devono essere esaminate con particolare attenzione, soprattutto quando l'appellante non le contesta adeguatamente.
  • La successiva regolarizzazione della notifica disposta dal giudice può evitare la definizione immediata del processo per vizio notificatorio, ma non elimina necessariamente altri motivi di inammissibilità o tardività.
  • L'accoglimento, anche parziale, di un'istanza di sgravio non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali; la compensazione richiede una motivazione specifica.
  • Quando l'Amministrazione soccombe in appello e non dimostra ragioni particolari per derogare al principio della soccombenza, può essere condannata alle spese anche del secondo grado.

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