Sentenza del 11/10/2017 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva chiesto il rimborso di euro 9.295,20 versati all'Erario, tramite i gestori telefonici, a titolo di tassa di concessione governativa per utenze cellulari in abbonamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo che i Comuni non fossero soggetti passivi del tributo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, deducendo anche la decadenza dal termine triennale per chiedere il rimborso, la mancata prova dei pagamenti e l'erronea estensione ai Comuni dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato integralmente la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile, poiché l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato non si estende automaticamente ai Comuni. Sono state ritenute infondate anche le censure relative all'abrogazione della disciplina, all'illegittimità costituzionale e all'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 13 del D.P.R. n. 641/1972
termine triennale decorrente dal pagamento
Prevede il termine entro il quale può essere richiesto il rimborso del tributo; l'Agenzia aveva eccepito la decadenza del Comune, ma la decisione è stata definita sulla questione principale dell'assoggettamento al tributo.
Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972
esenzione riconosciuta a favore dell'Amministrazione dello Stato
L'esenzione è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non può essere estesa automaticamente agli enti locali, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972
Costituisce la base normativa della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile; la disciplina è rimasta applicabile anche dopo l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973.
Art. 160 del D.lgs. n. 259/2003
Ha riprodotto la previsione relativa alla soggezione dell'uso del telefono cellulare alla tassa governativa, impedendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 determinasse l'eliminazione del tributo.
Art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001
Non consente di presumere una generalizzata assimilazione tra tutte le amministrazioni pubbliche; l'equiparazione ai fini di un'esenzione fiscale richiede una specifica scelta legislativa.
Artt. 3, 23 e 97 della Costituzione
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate contro la tassa sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza richiamata.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9560/2014; Cassazione n. 9707/2016
Gli enti locali devono pagare la tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile e non beneficiano dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato.
Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-416/14, C-492/09, C-71/12 e C-335/13
La tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile è stata ritenuta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere interpretate restrittivamente: non si estendono a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- La qualifica di ente pubblico o amministrazione pubblica non comporta automaticamente l'esenzione da un tributo prevista per una specifica categoria di amministrazioni.
- Quando una norma tributaria viene riprodotta o mantenuta in una disciplina successiva, l'abrogazione della normativa precedente non determina necessariamente la cessazione del tributo.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, soprattutto delle Sezioni Unite, i giudici di merito tendono ad applicarlo salvo nuovi e specifici elementi contrari.
- Le richieste di rimborso tributario devono essere presentate entro il termine previsto dalla normativa applicabile e devono essere adeguatamente documentate quanto all'effettivo pagamento.
- Le contestazioni di costituzionalità o di incompatibilità con il diritto europeo hanno scarse possibilità di successo quando risultano già esaminate e respinte dalla giurisprudenza consolidata.
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