Sentenza del 11/10/2017 n. 1399 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Notificazione - A soggetto diverso dal contribuente destinatario - Luogo di esecuzione della notifica (Artt. 139 c.p.c.; 60 DPR n. 600/1973)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini della validità della notificazione degli atti tributari, indicare la via e il numero civico, senza necessità di riportare anche il numero interno. L’omessa indicazione dell’interno non determina, di per sé, la nullità della notifica quando l’indirizzo consente comunque di individuare il luogo di domicilio, residenza o dimora del destinatario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento perché eseguita presso un luogo individuato mediante l’indicazione della via e del numero civico, ma senza specificare il numero interno dell’abitazione o dell’unità immobiliare. La contestazione riguardava quindi l’idoneità dell’indirizzo indicato a individuare il domicilio, la residenza o la dimora del destinatario, ai sensi degli artt. 139 c.p.c. e 60 del DPR n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La norma disciplina la notificazione presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario. Ai fini dell’individuazione del luogo, è sufficiente un indirizzo composto dalla via e dal numero civico, purché concretamente idoneo a individuare il destinatario o il luogo della notifica.
Art. 60 del DPR n. 600/1973
La disposizione regola la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, richiamando le modalità previste dalla disciplina processuale civile. L’assenza del numero interno non comporta automaticamente l’invalidità della notifica.
Massime di principio
- Nelle notificazioni tributarie, l’indirizzo è normalmente sufficiente se indica almeno la via e il numero civico e consente di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario.
- La mancata indicazione del numero interno, del piano o di altri dettagli secondari non determina automaticamente la nullità della notifica.
- Per contestare efficacemente la notificazione non basta evidenziare un’imprecisione formale: occorre dimostrare che l’indirizzo fosse concretamente inidoneo a individuare il luogo o il destinatario, oppure che la notifica abbia pregiudicato il diritto di difesa.
- La validità va valutata in concreto, considerando se l’atto sia stato consegnato presso un luogo effettivamente riconducibile al destinatario e secondo le modalità previste dalla legge.
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