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Sentenza

Sentenza del 11/10/2017 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Interposizione fittizia/reale - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto valido l'accertamento fondato sull'art. 37 del d.P.R. 600/1973 quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente sia l'effettivo titolare dei redditi formalmente attribuiti a un soggetto interposto. Non è necessario distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale: ciò che rileva è l'effettiva riferibilità del reddito al contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva imputato redditi formalmente intestati a un altro soggetto, sostenendo, in particolare, che l'art. 37 del d.P.R. 600/1973 dovesse applicarsi distinguendo tra interposizione fittizia e interposizione reale. La questione riguardava anche la necessità che l'effettiva titolarità dei redditi fosse dimostrata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. 600/1973

    La norma consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando l'Amministrazione dimostri, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne sia l'effettivo titolare. La disciplina si applica senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale.

Massime di principio

  • La formale intestazione di un reddito a un soggetto diverso non impedisce all'Amministrazione finanziaria di imputarlo al contribuente che risulti esserne il titolare effettivo.
  • Per superare l'apparenza formale, l'Amministrazione deve fornire un quadro presuntivo dotato congiuntamente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 37 del d.P.R. 600/1973, è centrale la titolarità effettiva del reddito, non la qualificazione dell'interposizione come fittizia o reale.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento concentrandosi sull'insufficienza, genericità o contraddittorietà degli elementi presuntivi utilizzati per dimostrare l'effettiva titolarità del reddito.

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