Sentenza del 11/10/2017 n. 4058 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Rimessione in termini - Condizione - Decadenza dovuta per causa non imputabile alla parte - Sussiste - Comportamento diligente della parte per ovviare alla decadenza - Sussiste - Ipotesi - Atto di appello notificato tardivamente - Richiesta di rimessione nei termini soltanto in sede di memoria integrativa - Non rileva - Comportamento diligente - Non sussiste - Mancata applicazione della rimessione nei termini - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini è stata negata. La richiesta tardiva, proposta solo in sede di memoria integrativa e dopo la contestazione della controparte, non dimostrava un comportamento diligente dell'appellante. Di conseguenza, l'atto di appello notificato tardivamente è rimasto privo di effetti processuali ed è stata confermata la decadenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appellante chiedeva la rimessione in termini sostenendo che la decadenza dal termine per proporre appello fosse dovuta a una causa non imputabile. Tuttavia, la richiesta di assegnazione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione era stata formulata soltanto nella memoria integrativa depositata dopo l'eccezione di tardività sollevata dalla controparte. Secondo il principio applicato, la rimessione in termini richiede non solo una causa non imputabile, ma anche un comportamento diligente e tempestivo volto a rimediare alla decadenza.
Norme richiamate
Disciplina processuale della rimessione in termini
La parte che non abbia potuto rispettare un termine perentorio per causa a lei non imputabile può essere rimessa in termini, purché si sia attivata tempestivamente per ovviare alla decadenza.
La rimessione in termini non opera automaticamente per il solo fatto che l'inosservanza del termine sia dipesa da una causa non imputabile. È necessario anche dimostrare una condotta diligente, tempestiva e concretamente diretta a recuperare l'attività processuale perduta.
Massime di principio
- La rimessione in termini richiede cumulativamente una causa non imputabile alla parte e un comportamento diligente per eliminare o limitare gli effetti della decadenza.
- La parte deve chiedere tempestivamente il rimedio processuale non appena si accorge dell'impedimento o della tardività; non è sufficiente attendere l'eccezione della controparte.
- Una richiesta formulata per la prima volta in una memoria integrativa, solo per replicare a un'eccezione di tardività, può essere considerata tardiva e incompatibile con il requisito della diligenza.
- In caso di notificazione tardiva dell'appello, la parte deve attivarsi immediatamente per chiedere il rinnovo o la rinnovazione della notificazione, fornendo prova della causa non imputabile.
- La rimessione in termini è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzata per sanare una decadenza quando l'inerzia della parte abbia contribuito a consolidarla.
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