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Sentenza

Sentenza n. 8682/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della Determina n. -OMISSIS- di prot. datata -OMISSIS-, a firma del Comandante, Col. -OMISSIS-, notificata in data 16.12.2022, con la quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dal Comandante della Compagnia Carabinieri -OMISSIS-, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202304847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione del rimprovero, irrogata ai sensi dell’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. L’addebito riguardava il comportamento tenuto durante il servizio presso una Centrale Operativa: a fronte della segnalazione telefonica di una cittadina relativa a un uomo apparentemente in stato confusionale e potenzialmente affetto da disturbi psichici, il militare avrebbe rivolto alla segnalante parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro propri del ruolo, contestandole di non essersi fermata personalmente e di voler “scaricare” l’intervento sui Carabinieri. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge, travisamento dei fatti, eccesso di potere e ingiustizia manifesta, sostenendo che il ricorrente si sarebbe limitato a contestare alla cittadina la mancata attivazione personale e che il fatto contestato sarebbe inesistente o privo di disvalore disciplinare. Con il secondo motivo è stata dedotta la non corrispondenza tra l’accaduto e la contestazione disciplinare, nonché l’irragionevolezza del provvedimento, in quanto non sarebbero state pronunciate frasi sconvenienti o incompatibili con dignità e decoro. Con il terzo motivo, riferito alla decisione del ricorso gerarchico, sono stati dedotti eccesso di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, insufficienza della motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente affermato che la qualificazione dei fatti e la determinazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell’autorità militare e sono sindacabili dal giudice di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per condotte disciplinarmente rilevanti, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato. Nel caso concreto, dalla trascrizione della telefonata risultava che il ricorrente aveva adottato un atteggiamento colpevolizzante e un linguaggio brusco e aggressivo nei confronti della cittadina che aveva effettuato una segnalazione seria e potenzialmente indicativa di una situazione pericolosa. Anche in assenza di improperi, tale linguaggio è stato ritenuto non conforme al ruolo e ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un militare, sicché il fatto è stato ritenuto sussistente e correttamente sussunto nell’art. 732, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 90/2010. La sanzione del rimprovero è stata ritenuta proporzionata, poiché l’art. 1360, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 la riferisce, tra l’altro, alle lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 732, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010

    “non si asteneva a pronunciare con privato cittadino parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro a salvaguardia del prestigio della Forza Armata rappresentata”

    La disposizione ricomprende anche l’uso, nei confronti di un privato cittadino, di un linguaggio brusco e aggressivo non conforme al ruolo militare, pur in assenza di improperi o espressioni apertamente ingiuriose.

  • art. 1360, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    “le lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio”

    Il rimprovero è una sanzione disciplinare proporzionata alle lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di insufficiente motivazione è stata respinta, poiché il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico e gli atti disciplinari consentivano di individuare il fatto contestato e la relativa valutazione amministrativa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dei fatti disciplinarmente rilevanti e la scelta della sanzione applicabile costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa dell’autorità militare e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
  • Nell’ambito della disciplina militare, l’uso verso un privato cittadino di un linguaggio brusco, aggressivo o colpevolizzante, anche privo di improperi, può integrare una condotta non conforme alla dignità e al decoro richiesti dall’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010, in ragione dei doveri di correttezza ed esemplarità connessi allo status militare.
  • Per le sanzioni disciplinari militari, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato e alla sua rilevanza disciplinare, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente in ordine alla qualificazione della condotta e alla misura della sanzione.
  • Il rimprovero previsto dall’art. 1360, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 è proporzionato quando la condotta accertata costituisce una lieve trasgressione alle norme di disciplina e del servizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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