Cassazione Penale, Ordinanza n. 05835/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio a quo l'imputato aveva chiesto e ottenuto, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 e mesi 8 in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe valutato l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e non avrebbe individuato concretamente le prescrizioni applicabili, rimettendo ogni determinazione al magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, in materia di pene sostitutive detentive brevi, le prescrizioni previste per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter l. 689/1981 hanno natura di contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, e devono essere applicate obbligatoriamente anche nel patteggiamento; non si tratta quindi di pene accessorie affidate alla discrezionalità del giudice. Conseguentemente, l'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il patteggiamento, nel quale è stata applicata la pena sostitutiva richiesta dall'imputato con il consenso del pubblico ministero
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della definizione concordata
art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689
le prescrizioni relative alle pene sostitutive brevi costituiscono contenuto necessario e predeterminato della sanzione e non pene accessorie rimesse alla discrezionalità del giudice
art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ha introdotto l'art. 56-ter l. 689/1981 richiamato dalla Corte
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive detentive brevi, le prescrizioni previste dalla legge per semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo hanno natura necessaria e predeterminata: il giudice non può trattarle come pene accessorie rimesse a una valutazione discrezionale.
- Anche nel patteggiamento, l'applicazione di una pena sostitutiva comporta l'adozione delle prescrizioni legali previste per quella misura; non è necessario, né corretto, che il giudice rinvii al magistrato di sorveglianza la determinazione di tali contenuti essenziali.
- Il ricorso per cassazione che censuri la mancata valutazione di profili rimessi ex lege a prescrizioni obbligatorie della pena sostitutiva è inammissibile quando si fonda su un presupposto giuridico errato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile dal giudice.
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