Cassazione Penale, Sentenza n. 04179/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava ad Amato l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p., secondo comma) per non avere risposto, né spiegato le ragioni del ritardo, ad una istanza di accesso agli atti con diffida inviata dai privati il 24/05/2018 (protocollata e trasmessa anche per PEC), nonostante fosse il soggetto sull'quale gravava il dovere istituzionale di assicurare l'accesso; l'imputazione ricomprendeva anche che, il 5/6/2018, il Segretario comunale aveva richiesto all'imputato una relazione. La Corte d'appello aveva assolto ritenendo che si trattasse di mancata risposta a una sollecitazione "interna" (del Segretario) e che vi fosse ambiguità sul destinatario della risposta, con conseguente insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che l'omissione contestata riguarda invece la mancata risposta all'istanza di accesso con diffida inviata dai privati, ricevuta dall'imputato, e che la Corte d'appello ha travisato i fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nella ricostruzione (avendo confuso la mancata risposta all'istanza dei privati con una mera mancata risposta alla richiesta di chiarimenti interna) e che debba essere accertato dal giudice di rinvio se l'imputato avesse consapevolezza dell'istanza di accesso (con diffida), se vi sia stata omissione e se tale omissione avesse il necessario elemento soggettivo. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha altresì chiarito che la domanda delle parti civili sulla liquidazione delle spese per il presente grado dovrà essere valutata nel prosieguo del processo secondo il criterio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen. (secondo comma)
Norma centrale della fattispecie contestata (omissione di atti d'ufficio); la Corte indica che può integrarsi anche con la mancata risposta ad una istanza di accesso agli atti quando il destinatario ha il dovere istituzionale di evaderla e sussiste l'elemento soggettivo.
art. 159 cod. pen. (disciplinato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Ritenuta applicabile la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017; il reato quindi non risulta estinto per prescrizione.
art. 22 e ss. legge n. 241/1990
La richiesta dei privati è qualificata come istanza di accesso agli atti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo; la Corte rileva che, per tenore e contenuto, l'istanza va interpretata anche come diffida ad adempiere, idonea a mettere in mora l'amministrazione.
Sez. 6, n. 10110 del 13/02/2019 (Tutolo)
Richiamato per il principio che non sempre la mancata risposta a una sollecitazione interna integri il delitto di omissione d'atti d'ufficio; la Corte però distingue il caso concreto dove l'oggetto contestato è la mancata risposta all'istanza dei privati.
Sez. 6, n. 21735 del 04/02/2008 (Vitellaro)
Conferma che i privati possono essere portatori di un interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'accesso agli atti.
Sez. 6, n. 10595 del 23/01/2018 (Stancampiano)
Indica che una richiesta può configurarsi anche come diffida ad adempiere; principio usato per qualificare la missiva dei privati come messa in mora.
Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022 (Scapin)
Richiamata in ordine al principio per cui la parte civile non ottiene automaticamente la liquidazione delle spese in Cassazione quando la sentenza è annullata con rinvio; la relativa pretesa va proposta nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- La mancata risposta a una istanza di accesso agli atti inoltrata da privati e corredata da diffida può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio se il destinatario riveste una posizione che impone il dovere istituzionale di assicurare l'accesso e ha avuto consapevolezza della richiesta.
- La presenza di una successiva richiesta interna (es. del Segretario comunale) non comporta automaticamente ambiguità sull'obbligo di risposta: occorre valutare se la conoscenza dell'istanza da parte del responsabile dell'ufficio fosse chiara e inequivoca.
- La caratterizzazione dell'istanza come "diffida" (messa in mora) è rilevante e può accelerare l'obbligo di adempiere entro termini (es. trenta giorni), costituendo elemento probatorio significativo della presa di conoscenza e della pretesa formale del privato.
- In presenza di distinguo fattuali tra giudici di merito (es. se l'omissione riguardi una risposta a privati o a una sollecitazione interna), la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame sul piano probatorio, richiedendo al giudice del rinvio di accertare consapevolezza, inadempimento e dolo/colpa.
- La sospensione della prescrizione per determinate fattispecie (art.159 c.p. come novellato) deve essere verificata in relazione alla data di commissione: l'accertamento può determinare l'operatività o meno dell'estinzione del reato per prescrizione.
- La determinazione delle spese processuali a favore delle parti civili non è automatica in sede di legittimità in caso di annullamento con rinvio; la liquidazione va valutata nel giudizio di merito seguente secondo la soccombenza.
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