L.R. Abruzzo 57/2012
Interventi regionali per la vita indipendente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina finanziamenti annuali per progetti di assistenza personale autogestita destinati a persone con disabilità grave residenti in regione e maggiorenni, con limiti specifici dai 67 anni e incompatibilità con l’assegno di cura/autosufficienza. Regola domanda, valutazione multidisciplinare, riparto fondi, monitoraggio e rendicontazione.
Interventi regionali per la vita indipendente delle persone con disabilità grave
Interventi regionali per la vita indipendente
La legge della Regione Abruzzo riconosce il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità grave e ne disciplina il sostegno tramite finanziamenti per progetti di assistenza personale autogestita. L’intervento è rivolto al territorio regionale e si attua nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
Finalità e contenuto del diritto alla vita indipendente
La Regione considera la vita indipendente un diritto fondamentale e strategico, in coerenza con Costituzione, legge n. 104/1992 e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La finalità è favorire:
- l’autogestione dei servizi assistenziali;
- la personalizzazione degli interventi;
- l’integrazione sociale;
- la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita;
- il contrasto all’istituzionalizzazione e all’isolamento.
La vita indipendente è intesa come diritto all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro, realizzato principalmente mediante assistenza personale autogestita e assunzione di uno o più assistenti personali. L’efficacia degli interventi è valutata in termini di incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del beneficiario.
Destinatari e condizioni di accesso
Gli interventi sono riservati esclusivamente a:
- persone con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- residenti nella Regione Abruzzo;
- di età superiore a 18 anni;
- e, per i disabili psico-relazionali, anche ai loro rappresentanti legali.
Dai 67 anni in poi l’accesso è limitato a persone con ISEE socio-sanitario non superiore a 20.000 euro. Inoltre, gli interventi non sono cumulabili con i contributi del Fondo Nazionale Non Autosufficienza erogati a titolo di assegno di cura autogestita.
Il servizio è rivolto a persone con permanente grave limitazione dell’autonomia personale non connessa ai processi di invecchiamento e non superabile mediante sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno all’autosufficienza.
Progetti personalizzati e modalità di presentazione
Il sostegno si realizza attraverso progetti personalizzati di assistenza personale autogestita, presentati con cadenza annuale agli Enti d’ambito sociale, anche tramite il Comune di residenza. I progetti sono gestiti dai destinatari, che possono scegliere direttamente o indirettamente i propri assistenti, anche tramite uno o più rapporti di lavoro o organismi fiduciari.
I modelli di progetto sono predisposti dalla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, d’intesa con gli Enti d’ambito sociale. Le modalità operative dell’assistenza, per quanto non disciplinato dalla legge, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con Ambiti territoriali e Distretti sanitari.
Valutazione multidisciplinare e partecipazione della persona
I progetti sono valutati dall’équipe multidisciplinare del Distretto sanitario competente, nella quale la persona con disabilità entra a far parte secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità. La persona partecipa quindi alle valutazioni e alle scelte secondo le linee guida regionali.
L’équipe:
- effettua la valutazione multidimensionale del bisogno;
- valuta il progetto personalizzato e ne indica quantità e durata delle prestazioni;
- verifica l’intensità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale;
- redige annualmente l’elenco dei progetti ammessi ed esclusi con motivazione;
- trasmette il progetto all’Ente d’ambito sociale per gli atti di competenza.
Se dall’elaborazione del progetto emerge incapacità di gestione da parte della persona o dei familiari, l’équipe esprime parere negativo e propone il ricorso ai soli servizi gestiti in forma diretta.
Finanziamento dei progetti e compatibilità con altre prestazioni
Gli Enti d’ambito sociale erogano agli aventi diritto un finanziamento graduato secondo i livelli di intensità assistenziale riconosciuti e nei limiti massimi fissati dal provvedimento annuale della Giunta regionale.
Il finanziamento è compatibile con altre prestazioni di assistenza domiciliare e con sussidi e indennità previsti dalla normativa vigente, ma non con l’assegno di cura o con altre contribuzioni dell’area della non autosufficienza.
I beneficiari devono presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi previsti dalle linee guida regionali.
Livelli di intensità assistenziale e criteri di graduazione
La Giunta regionale determina annualmente, nei limiti delle risorse di bilancio, il livello di intensità del bisogno assistenziale e il relativo finanziamento per ciascun progetto, secondo questi livelli:
- molto alto: persone pluriminorate o non autosufficienti che necessitano di assistenza e sorveglianza 24 ore su 24 e dipendono costantemente per 24 ore da ausili vitali o di comunicazione;
- alto: persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
- medio: persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore, ma con bisogno giornaliero;
- basso: persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore.
La presenza o assenza di reti familiari o sociali incide solo sulla variazione dell’importo all’interno del livello assegnato. In caso di parità in graduatoria, prevale il minor reddito. Le linee guida individuano inoltre test idonei alla rilevazione degli indicatori, d’intesa con i Distretti sanitari.
Procedura di finanziamento e scadenze annuali
Gli Enti d’ambito sociale presentano entro il 31 marzo di ogni anno le richieste di finanziamento alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali. La domanda deve essere corredata da:
- descrizione dei progetti individualizzati;
- indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto e complessivo;
- eventuale cofinanziamento con fondi propri;
- numero e individuazione degli utenti destinatari;
- dichiarazione della certificazione attestante la disabilità grave.
I fondi disponibili sono assegnati annualmente agli enti d’ambito sociale sulla base dei criteri di riparto stabiliti nelle linee guida.
Spese ammissibili
La spesa ammissibile comprende:
- il costo complessivo del progetto, inclusi compensi dell’assistente, oneri previdenziali e assicurativi, spese vive anche di vitto e alloggio se dovute, e costi per fornitori di beni e servizi;
- una quota pari a un decimo del progetto per le spese di rendicontazione.
Monitoraggio, rendicontazione e verifica
Gli Enti d’ambito sociale, con il supporto dell’équipe multidisciplinare, monitorano e verificano i risultati di ciascun progetto nei modi e tempi stabiliti dalle linee guida. Entro il 30 aprile di ogni anno devono rendicontare alla Direzione regionale competente i progetti attivati nell’anno solare precedente.
Organizzazione regionale, coordinamento e supporto operativo
Presso la Direzione regionale competente è istituito il Gruppo regionale di coordinamento, composto da un dirigente con funzioni di presidente, dai responsabili dei Distretti sanitari e degli Enti d’ambito sociale, e da un referente delle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.
Il Gruppo:
- esamina le istanze di finanziamento pervenute tramite gli Ambiti territoriali;
- formula la graduatoria regionale;
- monitora l’attuazione e gestisce le criticità dei progetti;
- promuove misure per favorire l’efficace utilizzo dell’assistenza personale autogestita.
Gli Enti d’ambito sociale devono garantire informazione e orientamento, anche legale, assistenza amministrativa per il rapporto di lavoro e la rendicontazione, gestione delle criticità relazionali e istituzione di un elenco di assistenti personali, anche tramite accordi con i centri per l’impiego.
Formazione, valutazione periodica e linee guida
La Regione promuove corsi annuali di formazione e aggiornamento per operatori sociali ed équipe multidisciplinari, includendo anche Disability Manager e persone con disabilità tra i formatori.
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, le linee guida applicative. Inoltre, ogni due anni dall’entrata in vigore della legge, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione, sui progetti, sulle domande finanziate e non finanziate, sui contratti di lavoro, sulle criticità, sugli oneri finanziari e sulle iniziative formative.
Disposizioni finanziarie
La legge è finanziata, in fase di prima attuazione, con risorse regionali stimate per il 2012 in 200.000 euro; per il biennio 2013-2014 sono previsti 100.000 euro per ciascun anno, mentre per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. È richiamato un successivo incremento di 250.000 euro per il 2020.
Abrogazioni e regime vigente
L’articolo di abrogazione originario relativo alla L.R. n. 32/2012 è stato successivamente abrogato, con reviviscenza della legge regionale richiamata nelle note. Il testo è indicato come vigente dal 3 maggio 2025 per la parte consolidata riportata. La disciplina analizzata resta applicabile nel territorio della Regione Abruzzo nei limiti e con le condizioni sopra descritte.
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