Cassazione Penale, Sentenza n. 7328/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro il decreto che confermava la sorveglianza speciale della durata di due anni; il difensore ha dedotto violazione degli artt. 546 c.p.p. e 1 del d.lgs. 159/2011, lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione, la mancata considerazione della modifica del modus vivendi dell'imputato dal 2016 (impegno in lavoro lecito e stabile), la non attualità degli indici di pericolosità e una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri proposti/coimputati e a provvedimenti dell'ufficio di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non consentibili e manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia motivato in modo non apparente sulla attualità della pericolosità e sulla durata della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art. 1, lettere B e C
La Corte ha ritenuto che gli addebiti riguardassero fatti di natura associativa/permanente tali da giustificare la valutazione della pericolosità e l'applicazione della sorveglianza speciale.
decreto legislativo 159/2011, art. 10, comma 3
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte lo ha applicato per escludere sindacati di merito sulla valutazione della pericolosità.
codice di procedura penale, art. 546
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto la censura infondata e non idonea a integrare una violazione di legge rilevante in Cassazione nel procedimento di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione (illogicità manifesta); la Corte segnala che, nei procedimenti di prevenzione, l'illogicità manifesta non è sindacabile in Cassazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 1423/1956, art. 4, comma 9
Imposta l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la Corte distingue tra motivazione inesistente/meramente apparente (impugnabile) e mera illogicità (non consentita in Cassazione nel contesto prevenzionale).
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011): le censure di merito sulla valutazione della pericolosità sono in genere non consentite in Cassazione.
- La 'illogicità manifesta' della motivazione non è tipicamente sindacabile in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, a meno che non si configuri una motivazione inesistente o meramente apparente.
- La comparazione con provvedimenti adottati per altri soggetti (coimputati o altri proposti) non è di per sé sufficiente a dimostrare l'illegittimità della misura: occorre provare una violazione di legge o un vizio formale della motivazione.
- Per contestare l'attualità degli indici di pericolosità è necessario fornire elementi concreti e provanti (es. documentazione su stabile attività lecita, modifiche durature dello stile di vita) e dimostrare che tali elementi non sono stati valutati dal giudice.
- La valutazione della natura 'associativa' o 'permanente' dei reati e la determinazione della durata della misura rientrano in ampia discrezionalità del giudice: il sindacato di legittimità è quindi limitato e richiede errori di diritto evidenti.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende; è opportuno valutare rischi e fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.
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