Sentenza n. 12561/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 11877/2025, pubblicata in data 20/11/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 31438/2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11877/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2024/2025 e al pagamento delle somme conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 11877/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né dimostrare l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché ritualmente notificato e proposto dopo la definitività del titolo giudiziale; è stata altresì riconosciuta la competenza territoriale del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Il giudice ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e che l’Amministrazione non aveva fornito giustificazioni alla propria inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto integrata l’inottemperanza del Ministero, poiché, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, l’Amministrazione non aveva assicurato alla ricorrente la Carta Docente né corrisposto le somme riconosciute dal titolo giudiziale. Il giudizio di ottemperanza è stato qualificato come volto ad assicurare al ricorrente vittorioso l’utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia, rispetto alla quale l’Amministrazione è priva di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, conservando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell’Amministrazione. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa risultante dal notevole numero di controversie analoghe.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
"per l’esecuzione del giudicato"
Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a verificare e imporre l’esecuzione del titolo giudiziale non adempiuto dall’Amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
"termine dilatorio di 120 giorni"
Il decorso del termine dilatorio consente l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107
"Carta elettronica" per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
"nei limiti del divieto di cumulo"
È richiamato nel titolo giudiziale per la corresponsione di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’attribuzione concreta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a verificare la corretta e puntuale attuazione del giudicato e ad assicurare al ricorrente vittorioso l’utilità concreta riconosciutagli dalla pronuncia giudiziale.
- L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi all’adempimento per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie.
- Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’esecuzione del giudicato; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento, cioè sul quomodo.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La costituzione dell’Amministrazione con formula di stile, senza contestazione dell’inadempimento né prova dell’avvenuto adempimento o giustificazione dell’inerzia, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando il mancato conseguimento dell’utilità riconosciuta dal giudicato risulti dagli atti.
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