Corte di giustizia, Ordinanza C-177/17
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017. — Demarchi Gino S.a.s. e Graziano Garavaldi contro Ministero della Giustizia. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte. — Cause riunite C-177/17 e C-178/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Piemonte ha chiesto se una disciplina italiana che condiziona il pagamento dell’equa riparazione a formalità ulteriori e sospende le azioni esecutive sia compatibile con la Carta e con le norme UE sulla cooperazione giudiziaria. La Corte ha però ritenuto che la fattispecie non rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, poiché la legge nazionale ha portata generale e non attua una specifica norma UE. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a rispondere al rinvio.
Rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile per manifesta incompetenza: la Carta non si applica a una disciplina nazionale sul pagamento dell’equa riparazione priva di sufficiente nesso con il diritto UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce degli articoli 67, 81 e 82 TFUE, osti a una normativa nazionale che subordina il pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di procedimenti giudiziari al previo compimento di formalità amministrative complesse e impone un termine di attesa durante il quale non sono esperibili azioni esecutive, senza possibilità di rivendicare in seguito il danno da ritardo, anche quando il procedimento originario riguardi materie connesse alla cooperazione giudiziaria dell’Unione o al reciproco riconoscimento delle decisioni.
Principio di diritto
La Corte non è competente a pronunciarsi quando la controversia principale non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione: il solo richiamo agli articoli 47 della Carta e 67, 81 e 82 TFUE non basta, se la normativa nazionale impugnata disciplina in via generale il pagamento dell’equa riparazione per la durata eccessiva del processo e non attua né applica una specifica disposizione dell’Unione. In assenza di un collegamento sufficientemente stretto con il diritto UE, la Carta non può fondare la competenza della Corte, che dichiara quindi la propria manifesta incompetenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 6, paragrafo 3, TFUE
- Articoli 67, 81 e 82 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/848
- Legge italiana 24 marzo 2001, n. 89
- Legge italiana 28 dicembre 2015, n. 208
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
Rinvio pregiudiziale sull’equa riparazione e sulla competenza della Corte
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. La questione riguarda la compatibilità, con la Carta dei diritti fondamentali e con le norme del TFUE sulla cooperazione giudiziaria, di una disciplina italiana che regola il pagamento delle somme dovute dallo Stato a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo.
Fatti e procedimento principale
Le cause principali oppongono la Demarchi Gino Sas e il sig. Graziano Garavaldi al Ministero della Giustizia italiano. I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Torino decreti che riconoscevano loro un’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 per la durata eccessiva di procedimenti fallimentari svolti dinanzi ai tribunali di Genova e della Spezia.
Poiché l’amministrazione non aveva spontaneamente pagato, i creditori avevano proposto ricorso davanti al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza. Il giudice del rinvio osserva tuttavia che, nel frattempo, è entrato in vigore l’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, il quale impone al creditore di rilasciare una dichiarazione e di trasmettere documentazione complessa per ottenere il pagamento, prevede che l’ordine di pagamento non possa essere emesso in caso di irregolarità, e stabilisce un termine di sei mesi prima del pagamento, durante il quale non sono ammesse azioni esecutive né il ricorso per ottemperanza.
Questione pregiudiziale
Il TAR chiede in sostanza se l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce degli articoli 67, 81 e 82 TFUE, osti a tale normativa nazionale. Il giudice nazionale evidenzia in particolare tre profili problematici:
- l’imposizione al creditore di adempimenti amministrativi come condizione per il pagamento;
- il differimento del pagamento per un periodo di sei mesi, con divieto di esecuzione forzata nel frattempo;
- l’impossibilità di agire successivamente per il danno causato dal ritardo nel pagamento.
Normativa richiamata
La Corte richiama anzitutto l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che limita l’applicazione della Carta alle situazioni di attuazione del diritto dell’Unione. Sono inoltre rilevanti l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, l’articolo 6, paragrafo 3, TFUE, e gli articoli 67, 81 e 82 TFUE evocati dal giudice del rinvio.
Sul piano interno, sono menzionate la legge n. 89/2001 sull’equa riparazione e, in particolare, l’articolo 5 sexies introdotto dalla legge n. 208/2015. La Corte considera anche il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure d’insolvenza, richiamato perché i procedimenti principali riguardavano fallimenti.
Ragionamento della Corte sulla competenza
La Corte ricorda che i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione si applicano solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione. La nozione di “attuazione del diritto dell’Unione” richiede un collegamento sufficientemente stretto con una disposizione o una disciplina UE, che vada oltre una semplice affinità tra materie o un’influenza indiretta.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che:
- la disciplina italiana contestata riguarda il recupero di somme dovute dallo Stato a titolo di equa riparazione per la durata eccessiva del processo;
- gli articoli 67, 81 e 82 TFUE non impongono agli Stati membri obblighi specifici in materia di pagamento di tale equa riparazione;
- non esiste una normativa UE che disciplini specificamente la materia in questione;
- la legge n. 89/2001 è una disciplina generale e non risulta adottata per attuare una norma dell’Unione relativa alla cooperazione giudiziaria.
La Corte aggiunge che, benché i procedimenti principali fossero procedimenti di insolvenza, dal fascicolo non emerge che essi rientrassero nel campo di applicazione del regolamento 2015/848.
Decisione e dispositivo
Poiché non vi è alcun elemento che consenta di considerare la controversia come rientrante nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte afferma che la Carta non può, da sola, fondare la sua competenza. In applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte dichiara quindi di essere manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale.
Principio ricavabile
La Carta dei diritti fondamentali si applica solo quando la normativa nazionale costituisce attuazione del diritto dell’Unione o si colloca in un ambito disciplinato da quest’ultimo; il mero richiamo a disposizioni del TFUE sulla cooperazione giudiziaria o al fatto che la controversia abbia un rapporto indiretto con materie UE non è sufficiente a radicare la competenza della Corte in un rinvio pregiudiziale.
Rilievo pratico
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che, in materia di equa riparazione e di esecuzione dei relativi decreti, la sola interferenza con procedimenti che abbiano una connessione generica con settori dell’Unione non basta a rendere applicabile la Carta. Ai fini dell’articolo 267 TFUE, occorre un nesso concreto e diretto con una disposizione o una disciplina europea specifica.
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