Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-506/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017. — José Joaquim Neto de Sousa contro Estado português. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Direttiva 84/5/CEE – Direttiva 90/232/CEE – Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo – Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro. — Causa C-506/16

Giurisprudenza europea62016CJ0506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le direttive sull’assicurazione obbligatoria auto impongono agli Stati membri di garantire una copertura assicurativa minima dei danni causati a terzi, ma non armonizzano il regime sostanziale della responsabilità civile. Nel caso di specie, l’esclusione del risarcimento al conducente responsabile non limitava la copertura assicurativa di una vittima terza, ma operava sul piano della responsabilità civile nazionale. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa portoghese contestata.

Assicurazione RC auto: la normativa UE non osta a una regola nazionale che esclude il risarcimento al conducente responsabile del danno patrimoniale subito per la morte del coniuge passeggero del suo veicolo.

La questione giuridica

Se la prima, la seconda e la terza direttiva in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ostino a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale con decesso del coniuge passeggero, di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di tale decesso.

Principio di diritto

La normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli non osta a una disciplina nazionale che, nel quadro del regime interno di responsabilità civile, escluda il diritto del conducente responsabile a titolo di colpa di un incidente di ottenere dall’assicurazione o dal responsabile il risarcimento del danno patrimoniale subito per il decesso del coniuge trasportato, poiché le direttive armonizzano la copertura assicurativa verso i terzi ma non il regime nazionale di responsabilità civile, purché non sia compromesso l’effetto utile della tutela minima imposta dal diritto UE alle vittime.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 90/232/CEE
  • Direttiva 2005/14/CE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 90/232/CEE

Assicurazione RC auto e esclusione del risarcimento al conducente responsabile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação do Porto in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è stata chiamata a stabilire se le direttive allora applicabili ostassero a una normativa nazionale che escludeva il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile dell’incidente per la morte del coniuge trasportato nel veicolo.

Fatti e procedimento principale

Il 3 dicembre 2005 il sig. José Joaquim Neto de Sousa, alla guida del proprio veicolo, perse il controllo del mezzo e provocò un sinistro nel quale la moglie, che viaggiava come passeggera, morì. Dopo un primo giudizio contro l’assicuratore e successivi gradi di merito, il sig. Neto de Sousa promosse un’azione contro lo Stato portoghese, sostenendo che il Supremo Tribunal de Justiça avesse interpretato erroneamente il diritto dell’Unione e violato l’articolo 267 TFUE per non aver rinviato la questione pregiudiziale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama, per la data dei fatti, le direttive allora vigenti e poi abrogate dalla direttiva 2009/103/CE:

  • la direttiva 72/166/CEE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1;
  • la direttiva 84/5/CEE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3;
  • la direttiva 90/232/CEE, in particolare l’articolo 1.

Tali testi impongono agli Stati membri di assicurare che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli sia coperta da assicurazione e che la copertura includa i danni alle persone e ai passeggeri diversi dal conducente.

Normativa nazionale portoghese

Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, del decreto legge n. 522/85, sono esclusi dalla copertura obbligatoria i danni da lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato. L’articolo 7, paragrafo 3, esclude inoltre, in caso di decesso conseguente a incidente, ogni risarcimento per danni non patrimoniali al responsabile dell’incidente a titolo di colpa. Il diritto comune portoghese, richiamato dai giudici nazionali, disciplina il risarcimento dei danni tramite gli articoli 483 e 495, paragrafo 3, del codice civile.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se le direttive sull’assicurazione obbligatoria auto ostino a una regola nazionale che nega al conducente responsabile il risarcimento del danno patrimoniale sofferto per la morte del coniuge che viaggiava come passeggero del veicolo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le direttive mirano a garantire la libera circolazione dei veicoli e un trattamento comparabile delle vittime degli incidenti stradali nell’Unione. Tuttavia, distingue nettamente tra:

  • l’obbligo di copertura assicurativa, disciplinato dal diritto dell’Unione;
  • il contenuto sostanziale della responsabilità civile, che resta di competenza del diritto nazionale.

Gli Stati membri devono certo garantire che la responsabilità civile definita dal loro diritto interno sia coperta da un’assicurazione conforme alle direttive, ma conservano la libertà di stabilire quale regime di responsabilità civile si applichi ai sinistri stradali. La Corte precisa che le direttive verrebbero svuotate del loro effetto utile se una normativa nazionale negasse o limitasse in modo sproporzionato il diritto al risarcimento delle vittime terze sulla base di criteri generali e astratti, soprattutto in ragione di una corresponsabilità della vittima.

Nel caso concreto, però, l’esclusione non riguardava la copertura assicurativa di una vittima terza, bensì il regime nazionale della responsabilità civile applicabile al conducente che aveva causato l’incidente. La normativa portoghese, come interpretata dal Supremo Tribunal de Justiça, escludeva infatti il diritto del conducente responsabile a ottenere il risarcimento del proprio danno patrimoniale conseguente al decesso della moglie passeggera. Secondo la Corte, ciò non incide sulla garanzia minima richiesta dal diritto UE per le vittime dei sinistri stradali.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE, e la direttiva 90/232/CEE devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale, di essere risarcito del danno patrimoniale subito a causa del decesso del coniuge passeggero del veicolo.

Principio affermato

Le direttive sull’assicurazione obbligatoria auto non armonizzano il regime interno di responsabilità civile degli Stati membri: esse impongono soltanto che la responsabilità civile determinata dal diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme ai requisiti minimi europei. Pertanto, resta possibile una disciplina nazionale che escluda il risarcimento in favore del conducente responsabile, purché non sia compromessa la tutela minima delle vittime terze garantita dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autoresponsabilità civilerisarcimento del dannotrasporto stradalerinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.