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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-248/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2017. — Austria Asphalt GmbH & Co OG contro Bundeskartellanwalt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Concentrazione tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Nozione di “concentrazione” – Modifica della natura del controllo di un’impresa esistente, che da esclusivo diventa congiunto – Costituzione d’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma. — Causa C-248/16

Giurisprudenza europea62016CJ0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce l’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni nel caso di passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto su un’impresa preesistente. Decisivo è il requisito dell’"impresa comune a pieno titolo": senza esercizio stabile di tutte le funzioni di un’entità economica autonoma, non vi è concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004. La pronuncia evita che operazioni prive di reale impatto strutturale sul mercato escano dal controllo dell’articolo 101 TFUE.

Concentrazione tra imprese: la trasformazione del controllo di un’impresa esistente da esclusivo a congiunto costituisce concentrazione solo se l’impresa comune risultante è "full-function".

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di un’impresa preesistente, si abbia una concentrazione solo quando l’impresa comune risultante eserciti stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la modifica del controllo di un’impresa esistente da esclusivo a congiunto integra una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 solo se l’impresa comune risultante dalla operazione esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma; in mancanza di tale requisito, l’operazione non rientra nel regolamento sulle concentrazioni e resta eventualmente valutabile, se del caso, alla luce dell’articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 101 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003

Concentrazione e passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto

La Corte di giustizia, investita in via pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof austriaca, interpreta l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese. La questione nasce da un’operazione con cui un’impresa preesistente, prima controllata in via esclusiva, sarebbe stata trasferita al controllo congiunto di due gruppi industriali.

Fatti e procedimento principale

L’Austria Asphalt e Teerag Asdag intendevano costituire una società di diritto austriaco per acquisire un impianto di produzione di miscele bituminose. L’operazione comportava che la Teerag Asdag, già titolare esclusiva dell’impianto, mantenesse una partecipazione ma condividesse il controllo con Austria Asphalt. Il giudice nazionale ha rilevato che l’attività dell’impresa-obiettivo era in larga misura destinata ai gruppi che la controllavano e, quindi, che non si trattava di un’impresa comune a pieno titolo.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • i considerando 5, 6, 8 e 20 del regolamento n. 139/2004, che delimitano la finalità del controllo preventivo delle concentrazioni;
  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 139/2004;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, dello stesso regolamento;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004;
  • l’articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003, richiamati per distinguere il controllo delle concentrazioni dal controllo degli accordi restrittivi.

Questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se il solo passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto su un’impresa esistente bastasse a integrare una concentrazione, oppure se fosse necessario che l’impresa comune risultante esercitasse stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 3 non è, da solo, decisivo: il paragrafo 1, lettera b), fa riferimento alla modifica duratura del controllo, mentre il paragrafo 4 qualifica come concentrazione la costituzione di un’impresa comune solo se questa esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità autonoma.

Sulla base della finalità del regolamento, la Corte afferma che esso mira a controllare le ristrutturazioni aventi effetti duraturi sulla struttura del mercato. Tale obiettivo giustifica l’assoggettamento al controllo europeo solo delle operazioni che producono una modifica strutturale rilevante, compresa la creazione di un’impresa comune realmente operativa sul mercato.

La Corte sottolinea inoltre che il regolamento non distingue tra impresa comune costituita ex novo e impresa preesistente che, a seguito dell’operazione, passi dal controllo esclusivo a quello congiunto. Una distinzione del genere sarebbe incoerente e porterebbe a una disparità di trattamento ingiustificata.

Infine, l’interpretazione proposta dalla Commissione viene respinta perché allargherebbe il controllo preventivo a operazioni prive di un impatto strutturale sufficiente e ridurrebbe indebitamente lo spazio applicativo del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 101 TFUE, che resta applicabile ai comportamenti coordinati non qualificabili come concentrazione.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 va interpretato nel senso che il passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto su un’impresa esistente costituisce una concentrazione solo se l’impresa comune risultante esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

Principio affermato

Nel diritto UE delle concentrazioni, la trasformazione del controllo da esclusivo a congiunto su un’impresa preesistente non basta di per sé a integrare una concentrazione: occorre che l’operazione dia luogo a un’impresa comune "full-function", capace di operare stabilmente sul mercato come entità economica autonoma. In mancanza, l’operazione può eventualmente rilevare sotto l’articolo 101 TFUE, ma non rientra nel regolamento n. 139/2004.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacontrollo delle concentrazioniimprese comunicoordinamento tra imprese

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