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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-6/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017. — Eqiom SAS, ex Holcim France SAS e Enka SA contro Ministre des Finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali. — Causa C-6/16

Giurisprudenza europea62016CJ0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una clausola antiabuso francese che escludeva l’esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi quando la società madre UE era controllata da soggetti di Stati terzi, salvo prova contraria. Ha ritenuto che tale meccanismo istituisse una presunzione generale di frode o abuso, incompatibile con la direttiva sulle società madri e figlie e, nel caso concreto, con la libertà di stabilimento. La provenienza extra-UE degli azionisti della società madre non basta da sola a giustificare la negazione del beneficio fiscale.

Esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi intra-UE e compatibilità di una clausola antiabuso che presuma l’elusione quando la società madre UE è controllata da soggetti di Stati terzi

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE e, in subordine, gli articoli 49 e/o 63 TFUE ostino a una normativa nazionale che nega l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, quando quest’ultima è controllata direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Stati terzi, salvo prova da parte della società madre che la struttura partecipativa non abbia come fine principale, o tra i suoi fini principali, quello di beneficiare dell’esenzione.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE, letto in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, osta a una norma nazionale che subordina l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi infragruppo al fatto che la società madre non residente, controllata da soggetti di Stati terzi, dimostri l’assenza di uno scopo principalmente elusivo della catena partecipativa, senza che l’amministrazione sia tenuta a fornire un principio di prova di frode o abuso. Una presunzione generale e automatica di abuso, fondata sul solo controllo da parte di residenti di Stati terzi, eccede quanto necessario per prevenire frodi ed evasioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Direttiva 2003/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 90/435/CEE

Esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi e clausola antiabuso francese

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di fiscalità diretta e distribuzione di dividendi tra società consociate stabilite in Stati membri diversi. La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 90/435/CEE e con le libertà fondamentali del Trattato di una norma francese che subordinava l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a una prova specifica dell’assenza di finalità elusive, quando la società madre UE era controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Stati terzi.

Fatti e procedimento principale

Eqiom SAS, già Holcim France SAS, subentrata nei diritti di Euro Stockage, e Enka SA hanno contestato il rifiuto dell’amministrazione fiscale francese di riconoscere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da Euro Stockage a Enka. La struttura partecipativa era la seguente:

  • Euro Stockage era società francese;
  • Enka era società lussemburghese e deteneva il 100% di Euro Stockage;
  • Enka era a sua volta detenuta per oltre il 99% da Waverley Star Investments Ltd, società cipriota;
  • Waverley era interamente controllata da Campsores Holding SA, con sede in Svizzera.

Per gli anni 2005 e 2006, l’amministrazione francese aveva assoggettato i dividendi alla ritenuta alla fonte prevista dal CGI, negando l’esenzione dell’articolo 119 ter del codice generale delle imposte perché la società madre era controllata da soggetti di Stati non membri dell’Unione e non aveva dimostrato che la catena partecipativa non avesse finalità principalmente elusive.

Normativa rilevante

La direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE, mira a eliminare la penalizzazione fiscale delle relazioni tra società madri e figlie di Stati membri diversi e a garantire la neutralità fiscale della distribuzione di utili. Sono centrali:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, che salva l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare frodi e abusi;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società figlia alla società madre.

Nel diritto francese, l’articolo 119 bis CGI prevedeva, in linea generale, la ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti; l’articolo 119 ter disciplinava l’esenzione, ma il paragrafo 3 escludeva il beneficio quando i dividendi beneficiavano una persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Stati terzi, salvo prova dell’assenza di finalità principale o preminente di vantaggio dall’esenzione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Conseil d’État ha chiesto, in sostanza, se:

  • una misura nazionale adottata per attuare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva possa essere verificata anche alla luce del diritto primario dell’Unione;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, consenta una clausola antiabuso che presuma l’elusione ogni volta che la società madre UE sia controllata da soggetti di Stati terzi;
  • in alternativa, la compatibilità della norma vada esaminata alla luce dell’articolo 49 TFUE oppure dell’articolo 63 TFUE;
  • una tale disciplina sia compatibile con la libertà di stabilimento e/o con la libera circolazione dei capitali.

Ragionamento della Corte: rapporto tra direttiva e diritto primario

La Corte ha chiarito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE non realizza un’armonizzazione completa della materia delle frodi e degli abusi. Perciò, le disposizioni nazionali adottate in base a tale articolo possono essere valutate non solo alla luce della direttiva, ma anche rispetto al diritto primario.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2

La Corte ha ricordato che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sancisce il principio del divieto di ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalla società figlia residente alla società madre residente in un altro Stato membro. La deroga dell’articolo 1, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente: essa consente solo misure nazionali "necessarie" per evitare frodi e abusi. In materia antielusiva, ciò richiede un contrasto a costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, e non la mera adozione di presunzioni generali.

La normativa francese è stata ritenuta incompatibile perché:

  • non richiedeva all’amministrazione alcun principio di prova o indizio concreto di frode o abuso;
  • colpiva in modo generale tutte le società madri UE controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti di Stati terzi;
  • subordinava l’esenzione a una prova negativa da parte del contribuente;
  • istituisce quindi una presunzione generale di frode e abuso, idonea a pregiudicare l’obiettivo della direttiva, cioè evitare la doppia imposizione dei dividendi.

La Corte ha anche escluso che il semplice controllo da parte di residenti in Stati terzi sia, di per sé, indice di artificiosità o abuso.

Libertà applicabile: libertà di stabilimento

La Corte ha ritenuto che la fattispecie ricadesse nella libertà di stabilimento, non nella sola libera circolazione dei capitali. Infatti, la società madre Enka deteneva il 100% della società figlia francese, situazione che le conferiva una sicura influenza sulle decisioni della controllata e il potere di determinarne le attività. In tali casi, la disciplina va esaminata alla luce dell’articolo 49 TFUE.

La circostanza che la società madre UE sia a sua volta controllata da soggetti di Stati terzi non esclude la possibilità di invocare la libertà di stabilimento, poiché lo status di società dell’Unione dipende dal luogo di costituzione e dalla sede, non dalla cittadinanza dei suoi azionisti.

Restrizione e sua giustificazione

La Corte ha individuato una restrizione alla libertà di stabilimento perché la norma francese trattava diversamente:

  • una società madre non residente controllata da soggetti di Stati terzi, soggetta alla prova antiabuso aggiuntiva;
  • una società madre residente controllata dagli stessi soggetti, che invece conservava il beneficio senza tale onere.

Tale disparità poteva dissuadere una società madre non residente dal stabilirsi in Francia tramite controllata.

Quanto alle giustificazioni invocate dalla Francia, la Corte ha riconosciuto che la lotta alla frode e all’evasione fiscali è un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, nel caso di specie, la clausola nazionale andava oltre quanto necessario, perché riproduceva una presunzione generale già incompatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE e l’articolo 49 TFUE ostano a una normativa nazionale che, per negare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, impone a quest’ultima di dimostrare che la catena partecipativa non abbia come fine principale, o tra i suoi fini principali, il conseguimento del vantaggio fiscale, quando la madre è controllata da soggetti di Stati terzi.

Principio affermato

La provenienza extra-UE degli azionisti della società madre non basta, da sola, a giustificare una presunzione di abuso né a negare l’esenzione dalla ritenuta prevista dalla direttiva sulle società madri e figlie. Una clausola antiabuso nazionale deve basarsi su elementi concreti e non può escludere automaticamente dal beneficio fiscale una categoria di contribuenti senza prova, almeno indiziaria, di costruzioni puramente artificiose.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttasocietà madri e figlieclausole antiabusoritenuta alla fontelibertà di stabilimento

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