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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-247/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017. — Heike Schottelius contro Falk Seifert. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Nozione di “contratto di vendita” – Inapplicabilità di tale direttiva – Incompetenza della Corte. — Causa C-247/16

Giurisprudenza europea62016CJ0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del Landgericht Hannover relativo a lavori di ristrutturazione di una piscina e al rimborso delle spese sostenute per eliminare i vizi dell’opera. Dopo aver interpretato la direttiva 1999/44/CE, ha rilevato che essa disciplina solo i contratti di vendita e alcune fattispecie assimilate, non i contratti d’opera in cui prevale la prestazione di servizi. Poiché il rapporto litigioso era un contratto d’opera, la Corte ha dichiarato di essere incompetente a rispondere.

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 1999/44/CE: un contratto d’opera per la ristrutturazione di una piscina non rientra nel novero dei "contratti di vendita" e la Corte è incompetente a rispondere.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE consenta di ritenere sufficiente, per far valere i diritti di garanzia secondari del consumatore, che il professionista non abbia posto rimedio al difetto entro un termine ragionevole, senza necessità di una esplicita fissazione di un termine da parte del consumatore; e, in particolare, se tale disciplina si applichi anche a un contratto d’opera relativo a beni di consumo.

Principio di diritto

La direttiva 1999/44/CE si applica solo ai contratti di vendita e, in alcune ipotesi espressamente previste, a contratti che vi sono strettamente accessori, come la fornitura di beni da fabbricare o produrre e l’installazione connessa alla vendita; non si applica invece a un contratto d’opera in cui la prestazione di servizi costituisce l’oggetto principale e la cessione dei beni è soltanto accessoria. Di conseguenza, poiché il contratto controverso non rientra nell’ambito della direttiva, la Corte è incompetente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 5, direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5, direttiva 1999/44/CE
  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), articoli 280, 281, 323, 634, 636 e 637

Ristrutturazione di una piscina e inapplicabilità della direttiva 1999/44/CE

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hannover in una controversia tra Heike Schottelius e Falk Seifert relativa al rimborso delle spese sostenute per eliminare i vizi di un’opera di ristrutturazione di una piscina. La Corte è chiamata a verificare se la direttiva 1999/44/CE sui beni di consumo si applichi a un contratto qualificato dal diritto nazionale come contratto d’opera.

Fatti e procedimento principale

Il marito della sig.ra Schottelius aveva affidato al sig. Seifert la ristrutturazione della piscina situata nel giardino della coppia. L’opera fu accettata nel 2011, ma poco dopo emersero vizi relativi, in particolare, all’impianto di pulizia e alla pompa. Poiché il professionista non intervenne, la sig.ra Schottelius chiese il rimborso delle spese sostenute per i lavori di riparazione eseguiti in proprio dal marito con l’aiuto di un amico.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 1999/44/CE, in particolare:

  • il considerando 6, che delimita la direttiva ai problemi di non conformità dei beni;
  • il considerando 7, che insiste sulla conformità al contratto;
  • il considerando 10, che enuncia i rimedi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione;
  • l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, che definisce il campo di applicazione e assimila ai contratti di vendita i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre;
  • l’articolo 2, paragrafo 5, sull’imperfetta installazione;
  • l’articolo 3, che disciplina i diritti del consumatore in caso di difetto di conformità. Sono inoltre menzionate varie disposizioni del BGB tedesco, tra cui gli articoli 280, 281, 323, 634, 636 e 637.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se dall’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE possa ricavarsi un principio generale secondo cui, per far valere i diritti di garanzia secondari, sarebbe sufficiente che il professionista non abbia rimediato al vizio entro un termine ragionevole, senza che il consumatore debba previamente fissare un termine specifico per l’eliminazione del difetto. Il giudice chiede anche se tale soluzione debba valere pure per un contratto d’opera relativo a beni di consumo.

Ragionamento della Corte: limite del campo di applicazione della direttiva

La Corte ricorda anzitutto che può interpretare solo disposizioni dell’Unione effettivamente applicabili alla controversia principale. Esamina quindi se il contratto di ristrutturazione della piscina possa essere qualificato come "contratto di vendita" ai sensi della direttiva 1999/44/CE.

La Corte afferma che la direttiva non definisce espressamente la nozione di contratto di vendita, ma la usa come categoria autonoma del diritto dell’Unione. L’interpretazione deve essere uniforme e svolta in base al contesto e alla finalità della direttiva.

La nozione di vendita, osserva la Corte, è stata estesa dal legislatore dell’Unione solo ad alcune ipotesi specifiche:

  • i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4;
  • i casi di installazione del bene connessa alla vendita, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5.

Fuori da queste ipotesi, i servizi e i contratti d’opera non rientrano, in linea di principio, nell’ambito della direttiva. Tale lettura è confermata dai lavori preparatori, dai quali emerge che la complessità delle prestazioni di servizi mal si presta a un’estensione automatica della disciplina della vendita.

Applicazione al caso concreto

Nel caso concreto, la Corte rileva che il contratto aveva come oggetto principale la ristrutturazione della piscina, quindi una prestazione di servizi tipica del contratto d’opera. È vero che nell’ambito dell’intervento il professionista ha fornito anche beni, come il sistema di filtraggio e la pompa, ma la vendita di tali beni era solo accessoria rispetto alla prestazione principale.

Inoltre, il contratto non poteva essere qualificato come fornitura di beni da fabbricare o produrre, perché i materiali necessari non dovevano essere fabbricati o prodotti dal professionista.

Decisione e conseguenza processuale

La Corte conclude che un contratto d’opera come quello controverso non costituisce un "contratto di vendita" ai sensi della direttiva 1999/44/CE e non rientra quindi nel suo campo di applicazione. Da ciò deriva che la Corte è incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Landgericht Hannover.

Principio ricavabile per l’operatore pratico

Per la disciplina della direttiva 1999/44/CE, il discrimine è la qualificazione sostanziale del rapporto: la direttiva si applica alle vendite di beni di consumo e solo a specifiche fattispecie assimilate; non si estende ai contratti d’opera in cui la componente di servizio è predominante. Di conseguenza, le garanzie previste dalla direttiva non possono essere invocate per ricondurre ad essa un rapporto che, secondo la sostanza economico-giuridica, resta un appalto o contratto d’opera.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatorivendita di beni di consumocontratti d’operagaranzie per vizicompetenza pregiudiziale della corte di giustizia

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