Corte di giustizia, Sentenza C-174/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017. — H. contro Land Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale – Clausola 5, punti 1 e 2 – Ritorno dal congedo parentale – Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo – Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione – Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive – Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale – Incompatibilità – Conseguenze. — Causa C-174/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con la disciplina UE sul congedo parentale una normativa del Land Berlin che faceva cessare ipso iure, senza proroga, il periodo di prova di una dipendente pubblica promossa a un posto direttivo durante l’assenza per congedo parentale. Secondo la Corte, il lavoratore deve poter rientrare nello stesso posto o, se ciò non è oggettivamente possibile, in un posto equivalente o analogo, conservando la possibilità di completare il periodo di prova. La finalità del periodo di prova non giustifica una compressione di tali diritti, né può essere imposta una nuova procedura di selezione.
Congedo parentale e periodo di prova per un posto direttivo nel pubblico impiego: incompatibilità di una normativa nazionale che fa cessare automaticamente la prova senza proroga e impone il rientro in posizione inferiore.
La questione giuridica
Se la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE osti a una normativa nazionale che, per un dipendente pubblico in prova su un posto direttivo, fa decorrere il periodo di prova per due anni senza proroga anche se l’interessato è in congedo parentale, con conseguente rientro in un posto inferiore; in via subordinata, quali conseguenze derivino dall’eventuale incompatibilità, incluso il possibile obbligo di disapplicare la normativa nazionale e di evitare una nuova selezione.
Principio di diritto
La clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale osta a una normativa nazionale che, per un dipendente pubblico in prova su un posto direttivo, faccia cessare automaticamente e senza proroga il periodo di prova durante il congedo parentale e, al rientro, lo reintegri in una posizione inferiore, perché così si nega il diritto di ritornare allo stesso posto o a uno equivalente e si pregiudicano i diritti acquisiti o in via di acquisizione. Tale incompatibilità non può essere giustificata dalla finalità del periodo di prova; se il ritorno allo stesso posto non è oggettivamente possibile, il datore di lavoro deve attribuire un posto equivalente o analogo senza imporre una nuova selezione e consentire la prosecuzione del periodo di prova nel rispetto delle garanzie della clausola 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/18/UE
- Accordo quadro riveduto sul congedo parentale del 18 giugno 2009
- Clausola 1, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto
- Clausola 2, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto
- Clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro riveduto
- Clausola 5, punti 1, 2 e 3, dell’accordo quadro riveduto
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/54/CE
- Articolo 15, direttiva 2006/54/CE
- Articolo 16, direttiva 2006/54/CE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 151 TFUE
- Articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Congedo parentale e periodo di prova nel pubblico impiego: incompatibilità della normativa nazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in una controversia tra una dipendente pubblica del Land Berlin e l’amministrazione del Land. La questione centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa che fa cessare automaticamente, senza possibilità di proroga, il periodo di prova di due anni relativo a un posto direttivo, anche quando il dipendente è in congedo parentale per tutto o parte di tale periodo.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra H., dipendente di ruolo del Land Berlin, era stata promossa in prova a un posto con funzioni direttive e assegnata a una posizione di inquadramento superiore. Poco dopo, è stata assente per gravidanza, congedo di maternità e poi congedo parentale, prorogato fino al febbraio 2015. Nel frattempo, il posto era stato nuovamente bandito e attribuito a un altro dipendente. L’amministrazione ha poi informato l’interessata che non aveva superato il periodo di prova, che si era concluso ex lege dopo due anni, e che sarebbe stata reintegrata nella precedente posizione di grado e retribuzione inferiori.
Normativa UE rilevante
La Corte esamina il caso principalmente alla luce della direttiva 2010/18/UE e dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, in particolare:
- clausola 5, punto 1: diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, se ciò non è possibile, a un lavoro equivalente o analogo;
- clausola 5, punto 2: mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione fino alla fine del congedo parentale. La domanda richiama anche la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento fra uomini e donne, ma la Corte non ne esamina il merito perché la risposta alla prima questione è già sufficiente a definire la controversia principale.
Ragionamento della Corte sulla clausola 5 dell’accordo quadro
La Corte ricorda che l’accordo quadro riveduto stabilisce prescrizioni minime volte a conciliare vita professionale e familiare e a promuovere la parità tra uomini e donne, in coerenza con gli articoli 23 e 33 della Carta. Sottolinea inoltre che tali garanzie si applicano a tutti i lavoratori, compresi i dipendenti pubblici.
Quanto alla clausola 5, punto 1, la Corte ribadisce che il lavoratore deve poter rientrare, al termine del congedo parentale, nello stesso posto occupato prima del congedo oppure, se ciò non è possibile, in un posto equivalente o analogo corrispondente al contratto o rapporto di lavoro. La disposizione garantisce il ritorno alle medesime condizioni esistenti al momento dell’inizio del congedo.
Quanto alla clausola 5, punto 2, la Corte precisa che i diritti acquisiti o in via di acquisizione non possono essere perduti durante il congedo parentale e che devono essere mantenuti fino al termine del congedo. In tale nozione rientrano anche i diritti connessi alle condizioni di accesso a un livello superiore della carriera. Nel caso di specie, il diritto a proseguire il periodo di prova finalizzato alla promozione definitiva costituiva un diritto derivante dal rapporto di lavoro e non poteva essere vanificato dall’assenza per congedo parentale.
La Corte respinge l’argomento del Land Berlin secondo cui il congedo parentale, se eccedente il minimo di quattro mesi, farebbe venir meno le garanzie dell’accordo quadro. Al contrario, una simile interpretazione dissuaderebbe i lavoratori dal fruire del congedo parentale, compromettendo l’effetto utile della direttiva 2010/18 e dell’accordo quadro.
Incompatibilità della cessazione automatica del periodo di prova
La Corte afferma che la normativa nazionale è incompatibile con la clausola 5, punti 1 e 2, perché:
- impedisce il ritorno allo stesso posto di lavoro;
- esclude anche il ritorno a un posto equivalente o analogo, poiché il periodo di prova scade senza proroga;
- priva la lavoratrice della possibilità di dimostrare la propria idoneità al posto direttivo e di completare il percorso di promozione.
Non rileva, secondo la Corte, il fatto che il posto fosse stato formalmente assegnato in prova e che l’interessata non abbia materialmente svolto le funzioni per l’intero periodo: al momento dell’assegnazione, quel posto le era già stato attribuito e i relativi diritti erano entrati nella sua sfera giuridica. La finalità del periodo di prova, cioè verificare l’idoneità del candidato, non giustifica una deroga ai diritti minimi garantiti dal diritto dell’Unione.
Conseguenze operative per il giudice nazionale
Quanto alle conseguenze dell’incompatibilità, la Corte afferma che il giudice nazionale, se necessario disapplicando la normativa interna, deve verificare:
- se fosse oggettivamente impossibile consentire alla lavoratrice di rientrare nello stesso posto;
- in caso positivo, se il datore di lavoro abbia attribuito un posto equivalente o analogo senza subordinare ciò a una nuova procedura di selezione;
- se la lavoratrice possa proseguire il periodo di prova, sul posto originario o su quello equivalente, per una durata complessiva pari a quella che avrebbe avuto senza il congedo parentale.
La Corte esclude espressamente che il datore di lavoro possa imporre una nuova selezione per l’assegnazione del posto equivalente o analogo, poiché ciò svuoterebbe di contenuto il diritto di ritorno e renderebbe aleatoria la possibilità di completare il periodo di prova.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto osta alla normativa nazionale in questione e che spetta al giudice del rinvio assicurare la tutela effettiva dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione, anche mediante disapplicazione della normativa interna incompatibile.
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