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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-559/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017. — Birgit Bossen e a. contro Brussels Airlines SA/NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare. — Causa C-559/16

Giurisprudenza europea62016CJ0559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, ai fini della compensazione per ritardo prolungato prevista dal regolamento n. 261/2004, nei voli con coincidenze non si sommano le distanze delle singole tratte. Conta soltanto la distanza in linea retta tra aeroporto di partenza iniziale e destinazione finale, calcolata con il metodo della rotta ortodromica. Ne consegue che il passeggero ha diritto all’importo corrispondente a quella distanza, indipendentemente dal tragitto effettivamente volato.

Compensazione pecuniaria per ritardo di volo con coincidenze: ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 conta la distanza in linea retta tra primo decollo e destinazione finale, non la distanza effettivamente percorsa.

La questione giuridica

Se, ai fini della determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, la nozione di “distanza” debba essere calcolata, nei collegamenti aerei con una o più coincidenze, sulla sola distanza tra aeroporto di partenza iniziale e destinazione finale secondo la rotta ortodromica, oppure sulla distanza complessivamente effettivamente percorsa dalle singole tratte.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che, per i voli con una o più coincidenze, la “distanza” rilevante per determinare l’importo della compensazione pecuniaria è solo quella tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, misurata secondo la rotta ortodromica. La distanza effettivamente percorsa sulle singole tratte non rileva, poiché il disagio compensato dal regolamento è legato alla perdita di tempo all’arrivo alla destinazione finale e i passeggeri di voli diretti e con coincidenze devono essere trattati in modo equivalente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera h), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 6, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 4, regolamento (CE) n. 261/2004

Compensazione per ritardo su volo con coincidenze: calcolo della distanza ai sensi del regolamento n. 261/2004

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hamburg in materia di diritti dei passeggeri aerei. Il nodo interpretativo era la determinazione della “distanza” rilevante per stabilire l’importo della compensazione pecuniaria dovuta per un ritardo prolungato su un itinerario articolato in più tratte.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti avevano prenotato un viaggio da Roma ad Amburgo con coincidenza a Bruxelles, operato da Brussels Airlines. Il primo volo, da Roma a Bruxelles, arrivò in ritardo e le interessate persero la coincidenza; raggiunsero Amburgo con quasi quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

Le parti concordavano sul diritto alla compensazione ex regolamento n. 261/2004, ma controvertevano sull’ammontare. La compagnia aveva già corrisposto 250 euro a ciascuna passeggera; le ricorrenti chiedevano ulteriori 150 euro sostenendo che, essendo la distanza complessiva delle due tratte superiore a 1500 km, spettasse l’importo di 400 euro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004, sulla nozione di “destinazione finale”;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), relativo alla compensazione in caso di cancellazione;
  • l’articolo 6, sul ritardo;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, che fissano gli importi della compensazione e il criterio di misurazione della distanza secondo la rotta ortodromica.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se, per l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, la nozione di “distanza” debba riferirsi solo alla distanza diretta tra punto di partenza iniziale e destinazione finale, oppure se debbano sommarsi le distanze delle singole tratte effettivamente percorse in caso di coincidenze.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento collega l’importo della compensazione alla distanza del volo e alla destinazione finale, con misurazione in rotta ortodromica.

Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare:

  • Nelson: i passeggeri di voli ritardati di almeno tre ore e quelli di voli cancellati con riprotezione tardiva si trovano in situazioni comparabili e devono essere trattati allo stesso modo;
  • Folkerts: nei voli con coincidenze, il ritardo rilevante si valuta all’arrivo alla destinazione finale, la Corte ribadisce che la tutela mira a compensare il disagio derivante dalla perdita di tempo e non la lunghezza effettiva del tragitto.

Perciò, il fatto che un viaggio con coincidenza possa comportare una distanza effettiva maggiore rispetto a un volo diretto non aumenta di per sé il disagio subito. La Corte ritiene dunque che, ai fini del calcolo dell’indennizzo, occorra considerare solo la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, la nozione di “distanza” comprende unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, calcolata secondo la rotta ortodromica, senza tener conto della distanza effettivamente percorsa sulle singole tratte.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i professionisti, la sentenza conferma che nei voli in connessione l’importo della compensazione non va determinato sommando le tratte del viaggio. La classificazione tariffaria dell’indennizzo resta ancorata alla distanza complessiva “origine-destinazione finale”, con effetto diretto sulla misura della somma dovuta al passeggero.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione pecuniariavoli con coincidenzeritardo prolungato

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