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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34287/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 12/09/2023: Vito Antonio Catacchio deduce un unico motivo di eccessività della pena nonostante la pena fosse stata concordata ex art.599-bis c.p.p.; lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Oronzo Catacchio propone due motivi: (1) violazione dell'art.597 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello aumentato, a titolo di continuazione, la pena per il reato satellite (capo 1) rispetto al primo grado in violazione del divieto di reformatio in peius; (2) violazione e vizio di motivazione per omessa esposizione e giustificazione, nella determinazione degli aumenti ex art.81, comma 2, c.p., dei singoli aumenti per ciascun reato satellite, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n.47127/2021; a ciò si aggiungono motivi nuovi depositati con memoria del 29/05/2024.

La decisione

Per Vito Antonio Catacchio la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché generico e perché la pena impugnata corrispondeva all'accordo di patteggiamento ex art.599-bis c.p.p.; confermata la responsabilità e la sentenza di merito; Vito è condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella formazione dell'atto, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Oronzo Catacchio la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: annulla la sentenza di appello limitatamente all'aumento di pena operato ex art.81, comma 2, c.p. (riferito al capo 1) per violazione del divieto di reformatio in peius e per insufficiente motivazione), dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione e motivazione dei singoli aumenti di pena ex art.81 c.p.; per il resto il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il patteggiamento concordato dalle parti, consacrato dal giudice, non è impugnabile in cassazione con motivo di eccessività della pena salvo che la pena concordata sia illegale; quindi il ricorso avverso la misura concordata è inammissibile se generico.

  • art. 81 c.p.

    Nei reati in continuazione il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; non è consentito aumentare, per i satellite, la misura dell'aumento oltre quanto applicato in primo grado quando ciò configuri una reformatio in peius senza adeguata motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena base: la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia motivato adeguatamente i criteri ex art.133, per cui la misura della pena base può essere confermata anche in appello quando risulti adeguatamente motivata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di proporzione della pena; la doglianza costituzionale sulla proporzionalità non è stata ritenuta idonea a fondare il ricorso generico contro una pena concordata.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale sul trattamento della pena (finalità rieducativa e proporzionalità); non ha prodotto effetto utile a censurare la pena concordata salvo illegittimità.

  • art. 597 c.p.p.

    Norma che disciplina la revisione della decisione di primo grado in appello; la Corte ha ritenuto che l'aumento della misura dell'aumento per i reati satellite in appello abbia violato il divieto di reformatio in peius rimandando la questione.

  • art. 589 c.p.p.

    Rinvio alla rinuncia parziale ai motivi di appello: la rinuncia ai motivi di merito non autorizza a ritenere rinunciate tutte le censure sul trattamento sanzionatorio se espressamente conservate; tuttavia i motivi nuovi introdotti in sede di memoria non possono essere esaminati in cassazione se non erano nel ricorso.

  • Sez. U., sentenza n.47127/2021 (Pizzone)

    Principio di diritto: nel reato continuato il giudice deve, oltre a individuare il reato più grave e la pena base, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite; l'omessa motivazione sui singoli aumenti è motivo di annullamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione; applicata per la condanna di Vito Catacchio.

Massime di principio

  • L'accordo di patteggiamento ex art.599-bis c.p.p. consacrato dal giudice limita fortemente l'impugnabilità in Cassazione della misura della pena: il ricorso per eccessività risulta inammissibile se generico, salvo profili di illegittimità formale o sostanziale della pena concordata.
  • Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice d'appello di aumentare, anche indirettamente, la sanzione applicata ai reati satellite oltre la misura dell'aumento praticata in primo grado, specialmente quando la qualificazione del fatto è stata attenuata; ogni incremento deve essere adeguatamente motivato.
  • In materia di reato continuato il giudice è obbligato a motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite (Sez. U. n.47127/2021): l'omessa motivazione sui criteri e sulla misura di ciascun aumento determina annullamento e rinvio.
  • Motivi nuovi introdotti con memoria successiva al ricorso non sono esaminabili in Cassazione se non erano presenti nell'atto introduttivo; la mancata esposizione originaria può comportare la loro inammissibilità.
  • In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione sulla misura della pena, la dichiarazione di responsabilità può rimanere irrevocabile e la causa può essere rinviata alla Corte territoriale per la sola ricalculazione/nuova motivazione della pena.

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