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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 806/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Riesame che ha rigettato la richiesta di annullamento della misura della custodia cautelare in Istituto Penale Minorile; reati contestati: concorso in omicidio di R.P. e tentato omicidio di N.G., commessi in data 11/10/2009 in un agguato di camorra, con plurime aggravanti anche di finalità mafiosa. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi, denunciando l'inaffidabilità delle dichiarazioni del collaboratore D.U. e la mancanza di riscontri precisi; (2) censura specifica sulla qualificazione del ferimento di N.G. come tentato omicidio (anziché lesioni) e sulla logica della dinamica dell'attentato; (3) contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con richiamo alla presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla mancata considerazione, da parte del Riesame, degli indicatori favorevoli quali il lungo periodo di detenzione successivo, attività lavorative e rieducative svolte in carcere, l'assenza di ulteriori reati nel periodo intercorso e l'informativa del 8/10/2021 che rilevava l'assenza di legami attuali con il contesto criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e l'ha annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minori. In dettaglio: i primi due motivi (attinenti alla gravità indiziaria e alla qualificazione del fatto) sono stati dichiarati inammissibili, perché costituiscono contestazioni di merito e/o sono precluse dal vincolo di giudicato cautelare derivante dal rinvio limitato operato dalla Sezione Penale. Il terzo motivo (esigenze cautelari) è invece accolto: la Corte ha censurato la motivazione del Riesame per non aver adeguatamente valutato gli elementi positivi idonei a smentire la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in particolare il valore del tempo trascorso, le attività rieducative svolte durante la detenzione e altri indicatori concreti di dissociazione dal sodalizio. Sono state fornite indicazioni di diritto sul criterio motivazionale da seguire in sede di riesame e ordinata l'osservanza delle garanzie sulla omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003).

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati con aggravante mafiosa; sposta l'onere sul giudice sulla valutazione delle ragioni di esclusione della presunzione ove tali ragioni siano indicate dalle parti o emergano dagli atti; il tempo trascorso e la prova di rescissione dei legami con il sodalizio possono essere elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la disposizione speciale dell'art. 275, comma 3, prevale su di essa nei casi di reati con finalità mafiosa.

  • art. 416-bis cod. pen. (e aggravanti correlate)

    Riferimento alla fattispecie e alle aggravanti di tipo mafioso che giustificano l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la qualificazione come reato con finalità mafiosa rileva ai fini cautelari.

  • art. 627, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al vincolo di rinvio: l'annullamento parziale con rinvio limita il giudicato e incide sulle materie che possono essere ri-discusse in sede di rinvio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato a supporto del principio rieducativo della pena e dell'importanza di valorizzare, nel bilanciamento cautelare, gli elementi di rieducazione e reinserimento emersi durante la detenzione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela della riservatezza dei dati personali; impone l'omissione delle generalità e dei dati identificativi se il provvedimento è diffuso, particolarmente rilevante perché i fatti risalgono a epoca in cui l'indagato era minorenne.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio limitato alle esigenze cautelari, la gravità indiziaria può risultare preclusa in Cassazione: la revisione in sede di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Quando si applica la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice non deve provare positivamente i pericula libertatis ma deve valutare e motivare sulle ragioni di esclusione indicate dalle parti o evincibili dagli atti.
  • Il tempo trascorso dai fatti non è in sé sufficiente a superare la presunzione, ma può costituire un elemento significativo se parametrato alla gravità del reato e se accompagnato da indicatori concreti (assenza di ulteriori condotte criminali, attività rieducative e lavorative in carcere, prova di distacco dal sodalizio).
  • Attività rieducative e profili di reinserimento sociale maturati durante la detenzione possono assumere rilevanza concreta come elementi idonei a smentire la pericolosità cautelare e devono essere espressamente considerati nella motivazione.
  • Il giudice di legittimità verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito ma non può sostituirsi a quest'ultimo nel rinnovare la valutazione probatoria; le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Se il soggetto era minorenne all'epoca dei fatti, va garantita la riservatezza degli identificativi in caso di diffusione del provvedimento, secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

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