Cassazione Penale, Sentenza n. 05167/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa ex art. 444 c.p.p., censurando la riqualificazione operata dal GUP del reato da tentato omicidio a quello di lesioni e denunciando violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti descritti negli atti istruttori; sostiene che, alla luce della ricostruzione fattuale, la qualificazione meno grave sarebbe erronea.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (tra cui SU n. 5/2000) e l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., affermando che la censura sulla qualificazione in sentenza di patteggiamento è ammissibile in Cassazione solo se l'errore è manifesto (ictu oculi) e la riqualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al fatto descritto nell'atto di accusa. Nel caso concreto la descrizione del fatto (investire la vittima, trascinarla sul cofano per circa 50 m e poi sbalzarla a terra) è compatibile anche con il diverso elemento psicologico e la diversa potenzialità lesiva propri del delitto di lesioni; la motivazione, seppur breve, indica la modesta entità della lesione (escoriazioni al fianco sinistro, prognosi gg. 15), confermando la non manifesta erroneità della riqualificazione. Pertanto il ricorso del Procuratore Generale è stato respinto e la sentenza di patteggiamento è stata confermata.
Norme richiamate
ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina il patteggiamento; qui richiamata per inquadrare la procedura utilizzata dal GUP e la necessità del suo controllo sulla corretta qualificazione del reato.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
disposto dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Conferma la limitazione del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento nei casi di errore della qualificazione, ammettendo il controllo di legittimità solo per errori manifesti e non per questioni con margini di opinabilità.
art. 112 della Costituzione
Riferimento costituzionale utilizzato per sostenere che le parti non possono negoziare l'accusa; sottolinea il principio secondo cui la corretta qualificazione del fatto è compito del giudice e non mero oggetto di accordo tra parti.
art. 111 comma 7 della Costituzione
Richiamato per affermare il principio che le sentenze sono impugnabili per violazione di legge, a fondamento della possibilità teorica di ricorso per la qualificazione errata, pur temperata dal requisito della manifesta infondatezza.
Sentenza SU n. 5 del 19/01/2000 (Rv. 215825)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per errata qualificazione del fatto, ma ponendo il limite del carattere manifesto dell'errore; impone al giudice l'obbligo di verificare la corretta qualificazione e riconosce il sindacato di legittimità sui casi inequivocabili.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione è ammissibile solo se l'errore è manifesto (ictu oculi) e la diversa qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto alla descrizione del fatto nell'accusa.
- Il giudice che omologa il patteggiamento ha il dovere di verificare la corretta qualificazione del fatto: tuttavia il sindacato del giudice di legittimità è limitato quando la riqualificazione rientra in una valutazione non univoca dei fatti.
- Quando la descrizione fattuale nell'atto di accusa è compatibile con più qualificazioni (anche di diversa gravità), la riqualificazione operata dalle parti e recepita dal giudice difficilmente sarà considerata manifestamente errata.
- Per sostenere con successo in Cassazione che la qualificazione è erronea occorre dimostrare che l'accusa, per sua formulazione, esclude in radice la fattispecie alternativa: basta che permanga un margine di opinabilità e il ricorso verrà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Nelle valutazioni tra tentato omicidio e lesioni vanno considerati non solo l'elemento psicologico ma anche la potenzialità lesiva dell'azione (mezzo usato, parte del corpo colpita, gravità delle lesioni): se questi elementi non risultano inequivocabilmente idonei al più grave evento, la riqualificazione può essere legittima.
- In sede di impugnazione conviene allegare e motivare chiaramente le evidenze contenute negli atti (elementi oggettivi e dinamica) che renderebbero la qualificazione alternativa manifestamente incompatibile con l'imputazione.
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