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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42301/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso contro la convalida del sequestro preventivo disposto dal Gip. L'unico motivo di cassazione dedotto è la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame: il ricorrente sostiene che l'avviso gli sia stato notificato solo in data 11 aprile 2022, mentre l'udienza era fissata per il 14 aprile 2022, quindi senza il termine dilatorio previsto dall'art. 324 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata in data 9 aprile 2022 all'avv. Massimiliano Carnovale, il quale risultava procuratore speciale dell'Associazione con procura contenente i poteri di cui all'art. 122 c.p.p.; pertanto la notifica è regolare (il procuratore speciale costituisce domicilio eletto per la notificazione). Di conseguenza è infondata l'eccezione di nullità delle notificazioni e del riesame; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    art. 324, comma 6, cod. proc. pen.

    Il termine per la comunicazione dell'avviso di udienza è stato ritenuto rispettato in quanto l'avviso era stato notificato al difensore munito di procura speciale (elezione di domicilio presso il procuratore speciale).

  • art. 122 cod. proc. pen.

    art. 122, cod. proc. pen.

    La procura speciale conferita al difensore costituisce pieno strumento per ricevere notificazioni e rappresentare l'interessato (anche se si tratta di un terzo non indagato come l'Associazione), rendendo regolari le notifiche effettuate presso di lui.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza può essere regolarmente effettuata al procuratore speciale munito di apposita procura: la procura speciale determina l'elezione di domicilio e rende valida la notifica anche se la parte è un terzo (es. associazione) non indagato.
  • Per contestare la validità della notifica è necessario provare che la notifica non sia stata eseguita al difensore munito di procura o che la procura non conferisca i poteri necessari; la mera asserzione della tardività non basta se dagli atti risulta una notifica precedente al difensore speciale.
  • Nei giudizi cautelari e di riesame la giurisprudenza tende a privilegiare l'efficacia delle notificazioni eseguite al difensore avente procura speciale, per ragioni di tutela del contraddittorio e di efficienza procedimentale.
  • Un ricorso ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); pertanto si valuta anche l'attrattività del motivo prima di proporre impugnazioni in cassazione.

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