Sentenza n. 2258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2606/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la richiesta comunale di pagamento di contributi concessori quale condizione per il ritiro del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato nel 1986 tre istanze di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per opere realizzate presso un fabbricato milanese, dichiarandone l'ultimazione anteriormente al 1° settembre 1967. Dopo un lungo periodo di inerzia, il Comune, nel 2017, aveva comunicato l'emissione del permesso di costruire in sanatoria, subordinandone il ritiro al pagamento di euro 50.663,70 a titolo di contributo concessorio. La società aveva pagato con riserva e impugnato la richiesta, deducendo: la formazione del silenzio-assenso sulla domanda del 1986; l'assenza di ulteriori somme dovute per opere anteriori al 1° settembre 1967; la violazione della legge n. 47/1985, dei principi di buon andamento e buona fede e del tempus regit actum; la prescrizione del credito comunale, decorrente dalla domanda del 1986 o, secondo altra prospettazione, dalla formazione del silenzio-assenso nel 1989. In appello ha censurato la sentenza del TAR, sostenendo che la domanda originaria fosse completa e che la documentazione successivamente richiesta non fosse necessaria o dovesse essere acquisita d'ufficio dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché la domanda non era completa: mancavano, tra l'altro, la perizia giurata e la certificazione di idoneità statica richieste per opere superiori a 450 metri cubi, planimetrie e sezioni in scala 1:100 e il titolo edilizio relativo alle unità del terzo piano. Inoltre, trattandosi di immobile situato in area vincolata, era necessario il parere favorevole della Soprintendenza, che costituiva presupposto del perfezionamento del silenzio-assenso. Il Collegio ha precisato che, salvo la richiesta del parere relativo al vincolo, la produzione della documentazione necessaria gravava sul richiedente, in quanto documenti da allegare alla domanda e riferibili alla sua sfera giuridica. Anche il mancato pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione impediva la formazione del silenzio-assenso, essendo stata versata soltanto l'oblazione. La dichiarazione della parte sull'ultimazione delle opere prima del 1° settembre 1967 non è stata ritenuta sufficiente a provare tale circostanza, poiché l'onere della prova grava sull'interessato. È stata inoltre esclusa la prescrizione: gli oneri concessori devono essere determinati secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, poiché solo allora il manufatto diviene legittimo e determina il carico urbanistico; nel caso concreto il titolo era stato rilasciato il 27 giugno 2017 e da tale data decorreva la prescrizione, non maturata anche perché la società aveva effettuato il pagamento. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, l. 47/1985
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite
La disposizione impone la produzione della documentazione necessaria alla definizione della pratica di condono; la mancanza degli atti richiesti impedisce la formazione del silenzio-assenso.
art. 35, comma 12, l. 47/1985
Il termine di ventiquattro mesi non determina il perfezionamento del silenzio-assenso se la domanda non è completa e, per gli immobili vincolati, manca il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
artt. 3 e 10 l. 10/1977
Costituiscono la base normativa del contributo concessorio richiesto dal Comune in relazione al rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Non esonera il richiedente dalla produzione dei documenti che la disciplina speciale del condono pone a suo carico; nel caso concreto spettava al Comune soltanto acquisire il parere relativo al vincolo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio si perfeziona soltanto quando, oltre al decorso del termine previsto, la domanda sia completa della documentazione necessaria, siano state pagate integralmente le somme dovute e sussistano gli ulteriori presupposti sostanziali della sanatoria.
- Per il condono relativo a opere realizzate in area sottoposta a vincolo, il silenzio-assenso non si perfeziona con il solo decorso del termine se manca il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La documentazione che la disciplina speciale del condono impone di allegare alla domanda grava sul richiedente e non può essere surrogata dall'obbligo generale dell'amministrazione di acquisire d'ufficio dati o documenti; resta a carico dell'amministrazione l'acquisizione del parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo, quando previsto.
- L'onere di provare che le opere abusive erano ultimate entro la data utile per il condono grava sull'interessato e non è assolto dalla sola dichiarazione proveniente dal richiedente, anche se allegata alla domanda di sanatoria.
- Gli oneri concessori relativi a un titolo edilizio in sanatoria devono essere calcolati secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo, poiché solo da quel momento il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico; la prescrizione del credito decorre quindi da tale momento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →