Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 18 del 05-02-2013

Istruzioni operative per lo scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA; -Cancellazione del codice

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto dello scioglimento dell’Istituto di patronato e assistenza sociale INFORMAFAMIGLIA disposto con decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza il codice 30 non è più utilizzabile. Vengono inoltre indicati gli adempimenti conseguenti per le sedi periferiche, per il Patronato e per i suoi operatori, inclusi obblighi di collaborazione con gli ispettori del lavoro, comunicazione dello scioglimento agli assistiti e restituzione della documentazione non definita.

Scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA e cessazione del codice 30

Scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA

La circolare dà notizia dello scioglimento dell’Istituto di patronato e assistenza sociale "INFORMAFAMIGLIA", già promosso dalla Federazione Nazionale Casalinghe-Federcasalinghe. Il provvedimento comporta una serie di effetti immediati sulla gestione delle pratiche, sull’utilizzo del codice identificativo e sull’operatività degli addetti del Patronato.

Provvedimento e cessazione del codice

Lo scioglimento è stato disposto con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2012, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 10 gennaio 2013. In conseguenza di tale atto, il codice 30, corrispondente al Patronato INFORMAFAMIGLIA, non è più acquisibile.

Verifiche sulle sedi locali e documentazione da esibire

Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di verificare l’attività svolta dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro:

  • le rilevazioni statistiche;
  • le liste nominative delle pratiche accolte;
  • ogni altro elemento utile alla rilevazione dell’attività del Patronato disciolto.

Obblighi del Patronato nei confronti degli assistiti e delle amministrazioni

La circolare richiama l’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, secondo cui il Patronato INFORMAFAMIGLIA ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento:

  • agli assistiti;
  • alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni;
  • per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari.

Deve inoltre restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.

Gestione delle pratiche pendenti

Le strutture territoriali devono cancellare il codice del Patronato INFORMAFAMIGLIA da tutte le pratiche non ancora definite, comprese quelle relative a ricorsi amministrativi e giudiziari. Qualora non sia stato conferito un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, esse devono notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.

Attività degli operatori del Patronato

Gli operatori del Patronato INFORMAFAMIGLIA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto. L’unica eccezione riguarda i soggetti che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato dotato dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Punti principali

Scioglimento dell’Istituto INFORMAFAMIGLIA

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2012, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013, è stato sciolto il Patronato INFORMAFAMIGLIA, promosso dalla Federazione Nazionale Casalinghe-Federcasalinghe e già istituito con decreto ministeriale 11 settembre 2006.

Cessazione del codice identificativo

A seguito dello scioglimento, il codice 30, corrispondente al Patronato INFORMAFAMIGLIA, non è più acquisibile.

Verifiche dell’attività svolta dalle sedi locali

Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di verificare l’attività espletata dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile alla rilevazione dell’attività del patronato disciolto.

Obblighi di comunicazione e restituzione documentale

Ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, il Patronato INFORMAFAMIGLIA deve comunicare l’avvenuto scioglimento agli assistiti e alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Deve inoltre restituire tutta la documentazione in proprio possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data dello scioglimento.

Aggiornamento delle pratiche pendenti

Le strutture territoriali dell’Istituto devono cancellare il codice del Patronato INFORMAFAMIGLIA in tutte le pratiche non ancora definite, comprese quelle relative a ricorsi amministrativi e giudiziari. Se non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, devono notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.

Limitazioni per gli operatori del Patronato

Gli operatori del Patronato INFORMAFAMIGLIA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.