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Circolare

Circolare numero 24 del 08-02-2013

Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo 8. Termini e modalità di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, per l’anno 2013, le aliquote contributive IVS dovute dagli artigiani e dai commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS, con le relative agevolazioni per collaboratori under 21, pensionati over 65 e alcune categorie particolari. Sono indicati il minimale e il massimale di reddito, i contributi calcolati sul minimale e sulla quota eccedente, le regole per il saldo, le modalità di riparto del reddito tra titolare e familiari collaboratori, nonché i termini di versamento tramite F24 e le novità sull’utilizzo del Cassetto previdenziale al posto dell’invio delle comunicazioni cartacee.

Aliquote contributive INPS 2013 per artigiani e commercianti

Aliquote contributive 2013 per artigiani e commercianti

La circolare definisce la contribuzione previdenziale IVS dovuta per l’anno 2013 dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Vengono aggiornate le aliquote, i limiti di reddito di riferimento, le riduzioni applicabili a specifiche categorie e le modalità operative di versamento e consultazione dei dati contributivi.

Aliquote e agevolazioni soggettive

In attuazione dell’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, per il 2013 le aliquote contributive risultano pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni si applicano aliquote ridotte, pari al 18,75% per gli artigiani e al 18,84% per i commercianti, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Restano ferme anche le principali agevolazioni già previste dalla normativa previgente:

  • riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni;
  • per i soli iscritti alla gestione commercianti, maggiorazione dello 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, con obbligo prorogato fino al 31 dicembre 2014;
  • contribuzione per maternità pari a 0,62 euro mensili per artigiani e commercianti.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per il 2013 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a 15.357,00 euro, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale importo deriva dalla moltiplicazione del minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio 2013, pari a 47,07 euro, per 312, con aggiunta di 671,39 euro ai sensi dell’art. 6 della legge n. 415/1991.

Sulla base di tale minimale, il contributo annuo dovuto risulta così composto:

  • artigiani, titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori over 21: 3.347,59 euro, di cui 3.340,15 euro IVS e 7,44 euro maternità;
  • commercianti, titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori over 21: 3.361,41 euro, di cui 3.353,97 euro IVS e 7,44 euro maternità;
  • artigiani, coadiuvanti/coadiutori under 21: 2.886,88 euro, di cui 2.879,44 euro IVS e 7,44 euro maternità;
  • commercianti, coadiuvanti/coadiutori under 21: 2.900,70 euro, di cui 2.893,26 euro IVS e 7,44 euro maternità.

Per i periodi inferiori all’anno solare sono indicati anche gli importi mensili corrispondenti. La circolare precisa inoltre che minimale di reddito e contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

La contribuzione IVS 2013 è dovuta anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di 15.357,00 euro e fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, fissata per il 2013 in 45.530,00 euro. Per la parte di reddito superiore a tale soglia continua ad applicarsi l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Le aliquote risultano quindi articolate come segue:

  • fino a 45.530,00 euro: 21,75% per artigiani e 21,84% per commercianti;
  • oltre 45.530,01 euro: 22,75% per artigiani e 22,84% per commercianti;
  • per i collaboratori under 21: 18,75% e 18,84% fino a 45.530,00 euro; 19,75% e 19,84% oltre tale importo.

La circolare qualifica tale prelievo come contributo a conguaglio, da sommare al contributo sul minimale e da considerare acconto sulle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013.

Massimale imponibile e contributo massimo

L’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990 prevede un massimale di reddito oltre il quale la base imponibile contributiva non cresce oltre i limiti indicati. Per il 2013 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 75.883,00 euro, dato dalla somma tra 45.530,00 euro e 30.353,00 euro.

La circolare distingue due regimi:

  • soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: si applica il massimale individuale di 75.883,00 euro;
  • soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente: ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, il massimale annuo è pari a 99.034,00 euro e non è frazionabile mensilmente.

Vengono altresì riportati i contributi IVS massimi dovuti nei diversi casi soggettivi, con differenziazione tra artigiani e commercianti e tra soggetti over 21 e under 21.

Contribuzione a saldo e criteri di imputazione del reddito

Il contributo IVS degli artigiani e dei commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito all’anno di produzione del reddito, non a quello di pagamento del contributo. Conseguentemente, per i contributi relativi al 2013, il riferimento è ai redditi 2013 da dichiarare al fisco nel 2014.

Se la somma dei contributi versati sul minimale e di quelli a conguaglio risulta inferiore a quanto dovuto sull’intero reddito d’impresa prodotto nel 2013, è necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori familiari

La circolare disciplina la determinazione dei contributi in presenza di familiari collaboratori:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

In entrambi i casi, i contributi sono determinati sulla quota di reddito attribuita a ciascun soggetto.

Categorie particolari: affittacamere e produttori di assicurazione

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti il versamento riguarda soltanto i contributi percentuali IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati della contribuzione maternità pari a 0,62 euro mensili.

Termini e modalità di versamento

Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite modello F24. Per il 2013, le rate dovute sul minimale scadono il:

  • 16 maggio 2013;
  • 20 agosto 2013;
  • 18 novembre 2013;
  • 17 febbraio 2014.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013, il versamento va effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Consultazione dei dati contributivi

Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili al pagamento della contribuzione. Le informazioni necessarie sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, accessibile con PIN tramite i servizi online del sito INPS.

Attraverso la funzione "Dati del mod. F24" il contribuente, o un suo delegato, può prelevare i dati utili al pagamento e visualizzare o stampare in formato PDF il modello F24 da utilizzare per il versamento.

Punti principali

Aliquote contributive 2013 e agevolazioni

Per il 2013 le aliquote IVS per artigiani e commercianti sono fissate al 21,75% e 21,84% per titolari e collaboratori con più di 21 anni; al 18,75% e 18,84% per coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni. Restano applicabili la riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 già pensionati INPS e le agevolazioni per i coadiuvanti/coadiutori under 21. Per i soli commercianti si aggiunge lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2014; è inoltre dovuta la contribuzione maternità di 0,62 euro mensili.

Minimale di reddito e contributi sul minimale

Il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS 2013 è pari a 15.357,00 euro. Sul minimale, il contributo annuo risulta pari a 3.347,59 euro per gli artigiani titolari e collaboratori over 21 e a 3.361,41 euro per i commercianti; per i collaboratori under 21 gli importi sono rispettivamente 2.886,88 euro e 2.900,70 euro. La circolare indica anche i corrispondenti importi mensili per i periodi inferiori all’anno e precisa che il minimale va riferito al reddito di ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

La contribuzione si applica anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente 15.357,00 euro e fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 45.530,00 euro; oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale. Per il 2013 le aliquote sul reddito eccedente sono quindi 21,75%/21,84% fino a 45.530,00 euro e 22,75%/22,84% oltre tale importo; per i collaboratori under 21 si passa da 18,75%/18,84% a 19,75%/19,84%. Il contributo così determinato è considerato acconto sui redditi d’impresa prodotti nel 2013.

Massimale di reddito e contributo massimo

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale di reddito annuo è pari a 75.883,00 euro. Per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e si iscrive dal gennaio 1996 in poi, il massimale è invece 99.034,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta i contributi IVS massimi dovuti per artigiani e commercianti nelle diverse situazioni soggettive.

Saldo contributivo e criteri di calcolo

Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti all’anno cui il contributo si riferisce. Se i versamenti sul minimale e a conguaglio non coprono quanto dovuto sui redditi 2013, deve essere effettuato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Viene richiamata la disciplina generale sul reddito d’impresa contenuta nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori, affittacamere e produttori di assicurazione

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori sono determinati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito, con limite complessivo del 49% del reddito globale d’impresa. Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo i contributi percentuali sull’effettivo reddito, oltre alla maternità.

Termini di versamento e Cassetto previdenziale

I contributi vanno versati con modello F24: quattro rate sul minimale scadenti il 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014; saldo e acconti sulla quota eccedente il minimale entro i termini previsti per le imposte sui redditi. Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni cartacee con dati e importi utili al pagamento: tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, tramite accesso con PIN, nella funzione "Dati del mod. F24", dalla quale è anche possibile visualizzare e stampare il modello di pagamento in PDF.

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