Circolare numero 17 del 05-02-2013
Pubblicazione, in allegato, del DM. 07.12.2012 (G.U. del 29 dicembre 2012, n.302) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione del D.M. 7 dicembre 2012 sulle retribuzioni convenzionali 2013, utilizzabili per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Chiarisce l'ambito territoriale di esclusione per UE, SEE e Svizzera, richiama i rapporti residui con la Turchia e indica i soggetti interessati, i criteri di determinazione della retribuzione convenzionale, le regole di arrotondamento e frazionamento, nonché i casi particolari e le modalità di regolarizzazione contributiva per gennaio 2013. Viene inoltre precisato che tali valori fungono da base anche per alcune prestazioni previdenziali e assistenziali.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2013 per i lavoratori all'estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali per l'anno 2013 per i lavoratori all'estero
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 7 dicembre 2012 in materia di retribuzioni convenzionali per l'anno 2013, richiamando i criteri di determinazione dell'imponibile contributivo per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Il documento chiarisce inoltre i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987, le modalità di calcolo delle fasce retributive e i casi in cui è ammessa la regolarizzazione delle differenze contributive.
Ambito territoriale e normativa applicabile
Le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Restano fuori dall'ambito di applicazione:
- gli Stati dell'Unione europea, per i quali opera la normativa comunitaria di coordinamento della sicurezza sociale;
- i Paesi SEE, ossia Liechtenstein, Norvegia e Islanda, per i quali si applicano i regolamenti comunitari;
- la Svizzera, per la quale si applicano i medesimi regolamenti comunitari;
- la Convenzione europea di sicurezza sociale, che rimane applicabile soltanto nei rapporti con la Turchia.
La circolare ricorda che, dal 1° maggio 2010, i regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 sono stati sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento (CE) n. 987/2009; richiama inoltre l'applicazione di tali regolamenti ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012 e ai rapporti con la Svizzera dal 1° aprile 2012.
Soggetti destinatari
Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti per il 2013 nei confronti dei lavoratori che operano all'estero nei Paesi sopra indicati. La circolare precisa che la disciplina si applica:
- ai lavoratori italiani;
- ai lavoratori cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
- ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
È inoltre richiamato il principio per cui le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche per i lavoratori impiegati in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non coperte dagli accordi di sicurezza sociale.
Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle allegate al decreto. Ai fini di tale confronto, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell'indennità estero.
Il procedimento indicato dalla circolare è il seguente:
- si determina la retribuzione annuale di riferimento;
- l'importo viene diviso per dodici;
- il risultato è confrontato con le tabelle del settore corrispondente;
- si individua così la fascia retributiva da assumere a base degli adempimenti contributivi.
Gli importi contenuti nelle tabelle sono espressi in euro e devono essere arrotondati all'unità di euro secondo le istruzioni richiamate dalla circolare.
Frazionamento, casi particolari e regole di conguaglio
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto nel corso del mese;
- trasferimento nel corso del mese.
In tali ipotesi, l'imponibile mensile va diviso per 26 giornate e il risultato va moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Al di fuori di questi casi, i valori non sono frazionabili.
La circolare richiama poi alcune fattispecie in cui la retribuzione convenzionale può subire variazioni:
- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale previsto dal contratto collettivo, nell'ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, oppure per passaggio di qualifica.
In queste situazioni deve essere attribuita, con decorrenza dalla variazione, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
È inoltre considerato il caso in cui nel corso dell'anno maturino compensi variabili, come straordinari o premi. Poiché tali voci non sono incluse all'inizio dell'anno nel calcolo della retribuzione globale annuale, occorre rideterminare l'importo comprensivo di tali emolumenti e dividerlo nuovamente per dodici. Se il ricalcolo determina una diversa fascia retributiva, va effettuato il conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.
Adempimenti contributivi e prestazioni collegate
Le retribuzioni convenzionali del decreto costituiscono base di riferimento non solo per la contribuzione, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La circolare precisa inoltre che anche l'indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata al sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione viene richiamato un precedente messaggio dell'Istituto.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2013
Le aziende che per il mese di gennaio 2013 abbiano applicato criteri difformi rispetto alle istruzioni della circolare possono procedere a regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2013 e quelle assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
- portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui avviene la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
Allegati e tabelle
La circolare segnala che in allegato sono riportati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2013, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.
Punti principali
Ambito di applicazione territoriale
Le retribuzioni convenzionali 2013 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi dall'ambito della legge n. 398/1987 gli Stati dell'Unione europea, per i quali si applicano i regolamenti comunitari di coordinamento della sicurezza sociale, nonché i Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) e la Svizzera, ai quali si applica la normativa comunitaria. La circolare ricorda che la Convenzione europea di sicurezza sociale è tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Soggetti interessati
Le disposizioni si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali si applicano inoltre, in via residuale, ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Determinazione della retribuzione convenzionale
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle del decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, esclusa l'indennità estero. L'importo annuo così calcolato va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia retributiva ai fini contributivi.
Frazionamento, arrotondamento e regole operative
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; in tali ipotesi l'imponibile mensile si divide per 26 e si moltiplica per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Al di fuori di questi casi i valori non sono frazionabili. Gli importi delle tabelle sono espressi in euro e vanno arrotondati all'unità di euro secondo le istruzioni richiamate dalla circolare. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta anch'essa al sistema convenzionale; per il calcolo della contribuzione si rinvia a precedente messaggio richiamato dalla circolare.
Casi particolari e conguaglio
La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese, oppure in caso di mutamento del trattamento economico individuale previsto dal contratto collettivo nell'ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica. In tali situazioni si applica, con la stessa decorrenza della variazione, la retribuzione corrispondente al mutamento intervenuto. Se nel corso dell'anno maturano compensi variabili come straordinari o premi, occorre rideterminare la retribuzione globale annuale e dividerla nuovamente per dodici; se ciò comporta il passaggio a una diversa fascia retributiva, va effettuato un conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell'anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2013
Le aziende che per il mese di gennaio 2013 abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In UNIEMENS le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all'1 gennaio 2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, aggiungendo tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Base per prestazioni previdenziali e assistenziali
Le retribuzioni convenzionali del decreto costituiscono base di riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
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