Circolare numero 20 del 07-02-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato FENALCA Pensionati, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i contenuti della convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2012 con il Sindacato FENALCA Pensionati per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti. È inoltre indicato il codice INPS assegnato alla convenzione.
Convenzione INPS-FENALCA Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FENALCA Pensionati per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2012 con il Sindacato FENALCA Pensionati, approvata con determinazione n. 217 del 22 novembre 2012, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento sintetizza le regole operative della convenzione, i soggetti ammessi, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili.
Soggetti legittimati ad aderire
L’articolo 1 della convenzione richiama il contenuto dell’articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La disciplina non si estende ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, in quanto tali prestazioni non derivano da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, che contiene anche la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- controfirmato dal responsabile locale del Sindacato FENALCA Pensionati.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali del Sindacato.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
L’articolo 3 stabilisce che le deleghe rilasciate da persone già pensionate e presentate alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio temporale vale per le revoche.
Le deleghe controfirmate da soggetti abilitati devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS al Sindacato con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e pluralità di deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta vale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso produce effetti la delega presentata successivamente.
La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Se la revoca viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo presso la Struttura.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e gli adempimenti connessi sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono affidati alla gestione centrale tra la Direzione Generale e il Sindacato FENALCA Pensionati.
I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2011, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega: 0,74 euro;
- variazione, intesa come revoca e acquisizione di nuova delega: 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Esonero da responsabilità dell’INPS
Con l’articolo 10 della convenzione, il Sindacato FENALCA Pensionati esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il pensionato soggetto alla trattenuta sindacale e l’organizzazione sindacale stessa. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, il Sindacato si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS I1. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25334, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27344, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale. L’allegato n. 2 richiama i conti istituiti.
Punti principali
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato FENALCA Pensionati. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali del Sindacato.
Decorrenza delle deleghe e valore probatorio
Le deleghe già rilasciate da pensionati e presentate alla Struttura territoriale INPS competente, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dalla Sede INPS al Sindacato con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione dell’avvenuta presentazione.
Revoca e concorrenza tra più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, rileva ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. È escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e gli adempimenti correlati sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e il Sindacato. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono i seguenti: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10, il Sindacato FENALCA Pensionati esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, il Sindacato si obbliga a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS I1. Ai fini contabili sono istituiti due conti: GPA25334 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27344 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato n.2 sono riportati i conti istituiti.
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