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Circolare

Circolare numero 25 del 08-02-2013

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le nuove fasce contributive per il lavoro domestico valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, sulla base dell’aumento ISTAT del 3,00%. Recependo la legge n. 92/2012, sostituisce il finanziamento della disoccupazione con quello dell’ASpI e introduce il contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti a tempo determinato, con esclusione dei contratti in sostituzione di assenti. Sono indicati gli importi orari dei contributi, le differenze con o senza CUAF, i coefficienti di ripartizione e le regole di rimborso del contributo addizionale in caso di trasformazione o riassunzione entro sei mesi.

Contributi lavoro domestico 2013 e novità ASpI/contratto a termine

Contributi lavoro domestico 2013 e applicazione della riforma ASpI

La circolare aggiorna la disciplina contributiva del lavoro domestico per l’anno 2013 e recepisce le novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare, definisce le nuove fasce di retribuzione, le aliquote orarie e i coefficienti di ripartizione, oltre a chiarire l’impatto della sostituzione della DS con l’ASpI e l’introduzione del contributo addizionale sui rapporti a tempo determinato.

Aggiornamento delle fasce retributive

L’ISTAT ha comunicato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio-dicembre 2011 e gennaio-dicembre 2012 è pari al 3,00%. In base a tale dato vengono determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici nell’anno 2013.

Sostituzione della DS con l’ASpI

Dal 1° gennaio 2013, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico producono effetto alcune disposizioni della legge n. 92/2012. In particolare, l’art. 2 sostituisce l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

La circolare precisa che il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria, già incluso nella contribuzione per il lavoro domestico, viene sostituito dal finanziamento dell’ASpI, ai sensi del comma 1 del citato art. 2. A tale finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, pari all’1,30%, e 28, primo comma, pari allo 0,01%, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Esoneri e incidenza della CUAF

Viene confermato che restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, e quelli istituiti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006. Tali esoneri, come già indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006, determinano una minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, con effetto sull’aliquota complessiva.

Contributo addizionale per i rapporti a termine

Il comma 28 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 prevede, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, individuata come retribuzione convenzionale.

Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per i rapporti per i quali risulta già presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato e che risultano ancora attivi al 1° gennaio 2013, il contributo addizionale viene calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino MAV o dell’utilizzo di altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro, identificandosi con PIN, comunichi al Contact Center Multicanale che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

Per consentire il corretto calcolo dei contributi in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al primo e secondo trimestre 2013, la comunicazione dovrebbe essere effettuata entro il 28 febbraio 2013.

Rimborso del contributo addizionale

Il comma 30 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale versato negli ultimi sei mesi nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

La restituzione è ammessa anche quando il datore di lavoro riassume il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con riduzione del rimborso in misura corrispondente ai mesi intercorsi tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

La domanda di rimborso deve essere presentata in via telematica secondo quanto indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, tramite:

  • WEB, attraverso il portale dell’Istituto con PIN;
  • Contact Center Multicanale, al numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare, con tariffazione secondo il gestore;
  • intermediari dell’Istituto tramite i servizi telematici dedicati.

Le modalità operative di rimborso saranno definite con successivo messaggio.

Contributo in caso di cessazione del rapporto a tempo indeterminato

La circolare ritiene che il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dal comma 31 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 come modificato dalla legge n. 228/2012, non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, in considerazione delle peculiarità di tale rapporto.

Aliquote contributive orarie per il 2013

Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 la circolare riporta le nuove misure del contributo orario per lavoratori italiani e stranieri, distinte per fascia di retribuzione ed eventualmente per presenza o meno della quota CUAF.

Per i rapporti senza contributo addizionale, le aliquote orarie risultano:

  • retribuzione effettiva/convenzionale fino a 6,88 euro: contributo 1,37 euro con CUAF e 1,38 euro senza CUAF;
  • retribuzione fino a 7,77 euro: contributo 1,55 euro con CUAF e 1,56 euro senza CUAF;
  • retribuzione fino a 9,47 euro: contributo 1,89 euro con CUAF e 1,90 euro senza CUAF;
  • per orario superiore a 24 ore settimanali: contributo 1,00 euro.

Per i rapporti con contributo addizionale, applicabile ai rapporti a tempo non indeterminato, i contributi orari sono:

  • fino a 6,88 euro: 1,47 euro con CUAF e 1,48 euro senza CUAF;
  • fino a 7,77 euro: 1,66 euro con CUAF e 1,67 euro senza CUAF;
  • fino a 9,47 euro: 2,02 euro con CUAF e 2,03 euro senza CUAF;
  • oltre 24 ore settimanali: 1,07 euro.

La cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.

CUAF ed esoneri

La nota chiarisce che il contributo CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi, ammessi soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuti ai sensi di legge, in base all’art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403.

Coefficienti di ripartizione della contribuzione

La circolare include i coefficienti di ripartizione della contribuzione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, distinguendo tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, sia senza sia con il contributo addizionale dell’1,40%.

Tra le aliquote considerate figurano, a seconda dei casi, le componenti relative a:

  • F.P.L.D.;
  • ASpI;
  • C.U.A.F.;
  • maternità;
  • INAIL;
  • contributo addizionale;
  • fondo di garanzia trattamenti di fine rapporto.

Note di dettaglio e riferimenti normativi richiamati

Le note finali ribadiscono che:

  • l’art. 2 della legge n. 92/2012 sostituisce la DS con l’ASpI;
  • il contributo addizionale dell’1,40% riguarda i rapporti di lavoro a tempo non indeterminato;
  • dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
  • ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare sono riconosciuti esoneri specifici per CUAF, maternità e disoccupazione;
  • l’art. 120 della legge n. 388/2000 prevede l’esonero dal versamento del contributo CUAF nei limiti indicati;
  • alcune ulteriori riduzioni o soppressioni di contributi storici derivano da norme precedenti, tra cui quelle relative al contributo maternità, al fondo di rimpatrio, agli ex contributi Enaoli e Tbc, nonché alla mancata riscossione di specifiche voci a seguito dell’introduzione dell’IRAP.

Profili applicativi per il lavoro domestico

In conclusione, la circolare fornisce il quadro operativo per il calcolo dei contributi dovuti nel 2013 dai datori di lavoro domestico, integrando l’aggiornamento ISTAT con la disciplina introdotta dalla riforma del mercato del lavoro. Il documento chiarisce sia le nuove misure contributive, sia le regole di applicazione del contributo addizionale sui contratti a termine, sia i casi di esenzione e di rimborso, con indicazioni utili per la gestione degli adempimenti previdenziali e dei pagamenti MAV.

Punti principali

Aggiornamento delle fasce contributive 2013

L’incremento ISTAT del 3,00% tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 e gennaio 2012-dicembre 2012 determina l’aggiornamento delle fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per i lavoratori domestici nel 2013.

Sostituzione DS con ASpI e finanziamento

Dal 1° gennaio 2013 la tutela contro la disoccupazione involontaria è sostituita dall’ASpI. Il relativo finanziamento confluisce nella contribuzione per il lavoro domestico secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con richiamo ai contributi di cui agli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, della legge n. 160/1975.

Contributo addizionale sui rapporti a termine

Ai rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile/convenzionale, a carico del datore di lavoro. Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per i rapporti già comunicati e attivi al 1° gennaio 2013, l’INPS lo calcola automaticamente salvo comunicazione del datore che attesti la sostituzione di assente.

Termini e modalità di comunicazione e rimborso

Per consentire il corretto calcolo dei contributi e l’invio dei MAV del primo e secondo trimestre 2013, l’informazione sull’assunzione in sostituzione di assente dovrebbe essere comunicata entro il 28 febbraio 2013. In caso di trasformazione del rapporto da determinato a indeterminato, o di nuova assunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza, è previsto il rimborso del contributo addizionale degli ultimi sei mesi, con riduzione proporzionale se la riassunzione avviene dopo alcuni mesi.

Aliquote orarie 2013 e differenze CUAF

La circolare riporta le nuove misure del contributo orario per lavoratori italiani e stranieri, distinte per retribuzione effettiva/convenzionale, presenza o meno della quota CUAF e orario superiore a 24 ore settimanali. Sono inoltre specificate le condizioni di esonero CUAF, limitate ai rapporti tra coniugi in casi particolari e tra parenti o affini conviventi entro il terzo grado riconosciuti dalla legge.

Coefficienti di ripartizione e precisazioni normative

Sono forniti i coefficienti di ripartizione della contribuzione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, sia senza sia con il contributo addizionale dell’1,40%. Le note richiamano anche le quote a carico del lavoratore, gli esoneri previsti da leggi precedenti, la soppressione di alcuni contributi storici e l’esclusione, per il lavoro domestico, del contributo in caso di cessazione del rapporto a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 92/2012.

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