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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20484/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso per cassazione proposto dalla Cassa contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa per ottenere dall'agente della riscossione l'integrale riversamento di contributi previdenziali dovuti dagli iscritti per gli anni 1998 e 1999. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabili i commi 527, 528 e 529 dell'art. 1 della l. n. 228 del 2012, con conseguente inesigibilità dei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 e legittimità del discarico operato dall'ente della riscossione. La ricorrente ha articolato sei motivi: 1) erronea riconduzione della vicenda al regime degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che il rapporto con l'agente avesse natura contrattuale e fosse soggetto alle regole della responsabilità contrattuale; 2) inapplicabilità dei commi 527-529 ai crediti delle casse previdenziali privatizzate e, comunque, ai rapporti già definiti o per i quali erano scaduti i termini di comunicazione di inesigibilità; 3) illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con Costituzione e CEDU, assumendo che l'annullamento automatico dei ruoli sotto soglia integrasse un prelievo forzoso senza indennizzo e una disparità di trattamento; 4) contrasto con gli artt. 107 e 108 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che la sanatoria configurasse un aiuto di Stato a favore dell'agente pubblico della riscossione; 5) violazione della disciplina sul discarico perché l'agente non avrebbe trasmesso gli elenchi dei ruoli annullati ai fini delle verifiche previste dal d.m. 15 giugno 2015; 6) violazione della medesima disciplina perché la sentenza avrebbe avallato non solo l'eliminazione dei ruoli ma anche l'estinzione dei crediti di importo inferiore a 2.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e sei i motivi, affermando che la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e del successivo discarico per i ruoli affidati entro il 31.12.1999 si applica anche ai crediti delle casse previdenziali privatizzate; che la legge di stabilità 2013 ha inciso solo sulla possibilità di procedere alla riscossione tramite ruolo, non estinguendo il credito sottostante; che non sussistono i presupposti per una questione di legittimità costituzionale né per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; che l'omesso invio degli elenchi non comporta perdita del diritto al discarico, anche perché il comma 529 esclude l'applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999; e che l'eliminazione dalle scritture contabili non equivale all'estinzione del credito. Ha quindi confermato la legittimità della revoca del decreto ingiuntivo e condannato la ricorrente alle spese, con applicazione del doppio contributo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 6, L. 20 settembre 1980, n. 576

    La scelta della riscossione dei contributi mediante ruolo è rimessa alla determinazione discrezionale della Cassa.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Per i crediti rientranti nei commi 527 e 528 dell'art. 1 l. n. 228/2012 non si applicano i termini e le regole sul discarico e sulla comunicazione di inesigibilità.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina esclude la riscossione mediante ruolo dei crediti più risalenti e di importo sotto soglia; l'effetto è il venir meno del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo, non l'estinzione del credito sottostante.

  • d.m. 15 giugno 2015, artt. 1 e 2

    Gli adempimenti previsti servono a tutelare le ragioni di credito dell'ente e a facilitare la rimozione delle partite inesigibili dai bilanci, ma non incidono sul diritto al discarico quando opera la disciplina speciale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta, se il dispositivo è conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 3, 38, 41, 42 e 117 Cost.

    Le censure di costituzionalità sono state ritenute infondate perché l'intervento normativo non incide ablativamente sul credito, ma solo sulla modalità di riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU

    Non vi è stata ritenuta una lesione del diritto di proprietà, perché il credito resta integro e solo il ruolo perde efficacia esecutiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure costituzionali ed eurounitarie, ma non ritenuto violato.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    È esclusa la configurabilità certa di un aiuto di Stato, mancando la dimostrazione di un vantaggio economico ottenuto in condizioni normali di mercato.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione non è stata ritenuta necessaria ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione mediante ruolo, la disciplina speciale può prevalere sul rapporto tra ente creditore e agente della riscossione anche quando il creditore sia un ente previdenziale privatizzato, se l'attività svolta conserva una funzione pubblica e il legislatore ha espressamente regolato la sorte dei ruoli.
  • La cancellazione o il discarico del ruolo non comportano di per sé l'estinzione del credito sottostante: viene meno solo il titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e la possibilità di riscossione tramite quel canale, restando salva l'azione ordinaria per il recupero del credito, se ancora esercitabile.
  • Quando una norma speciale esclude l'applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, non può essere fatto derivare dal mancato invio della comunicazione di inesigibilità la perdita del diritto al discarico.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità eurounitaria sono infondate se la misura contestata non incide in modo ablatorio sul diritto di credito e se manca la dimostrazione del vantaggio selettivo o dell'alterazione delle condizioni di mercato richieste per qualificare l'intervento come aiuto di Stato.
  • In presenza di dispositivo corretto, eventuali imprecisioni argomentative della sentenza impugnata non determinano cassazione quando la motivazione è comunque emendabile ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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