Cassazione Penale, Ordinanza n. 05813/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena resa dal giudice di appello fosse adeguata e che la censura difensiva non superasse la soglia della genericità e della manifesta infondatezza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla pena, valorizzando la personalità del ricorrente e i plurimi precedenti penali a suo carico.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È richiamato come reato per cui vi è stata la condanna in appello, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro il trattamento sanzionatorio deve essere specifica e sorretta da argomentazioni non meramente assertive; un motivo generico è inammissibile.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione, tra cui la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →