Sentenza del 18/04/2017 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Verifiche fiscali - Indagini bancarie - Termine art. 12, comma 7, legge 212/2000 - Mancato rispetto - Nullità dell'atto- Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato compensi non dichiarati derivanti da indagini bancarie. Ha sostenuto: la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/1973; l'irragionevolezza delle presunzioni fondate sui movimenti bancari; la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie; l'avvenuta giustificazione delle operazioni contestate; e, soprattutto, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, poiché l'avviso sarebbe stato notificato dopo soli 20 giorni dalla consegna del verbale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso annullando l'avviso per violazione del termine di 60 giorni. In appello, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione: ha stabilito che la garanzia dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali del contribuente e non alle mere indagini bancarie. Ha inoltre ritenuto legittime le presunzioni derivanti dai versamenti bancari e non convincenti le giustificazioni fornite dal contribuente, rilevando irregolarità nella fatturazione e una differenza non giustificata tra entrate documentate per 87.400 euro e versamenti bancari per 284.085 euro. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto, l'avviso di accertamento è stato confermato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La garanzia del termine di 60 giorni, la cui violazione può comportare l'illegittimità dell'atto salvo specifiche ragioni di urgenza, opera per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali destinati all'attività del contribuente. Non si applica, secondo la decisione, alle sole indagini bancarie, non caratterizzate da un accesso fisico autoritativo nei locali del contribuente.
Art. 32, comma 1, n. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie risultanti dai conti del contribuente possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito o che sono estranee all'attività produttiva di reddito.
Le risultanze delle indagini bancarie operano come presunzioni idonee a trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e documentata della natura non reddituale delle singole operazioni.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, purché l'autorizzazione sia stata preventivamente rilasciata.
Art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello deve contenere l'indicazione specifica dei motivi di gravame.
Nel processo tributario è sufficiente che l'appello contrapponga argomentazioni idonee a contestare la decisione di primo grado; la riproposizione delle ragioni già dedotte può essere ammissibile quando sia funzionale al riesame pieno della controversia.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il principio è stato richiamato dalla decisione di primo grado, ma la Commissione d'appello ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'accertamento derivava da indagini bancarie e non da una verifica nei locali del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
In tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui tale obbligo sia specificamente sancito.
Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento fiscale; l'invalidità dell'atto può derivare dalla sua omissione solo quando una specifica norma preveda tale garanzia.
Art. 52, comma 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione individua gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali del contribuente, fattispecie alle quali sono collegate le garanzie dell'art. 12 dello Statuto.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica automaticamente a ogni accertamento preceduto da attività istruttoria: è necessario un accesso, un'ispezione o una verifica effettivamente svolti nei locali in cui il contribuente esercita l'attività.
- Le sole indagini bancarie, anche se utilizzate per ricostruire il reddito, non fanno scattare di per sé la garanzia del termine dilatorio previsto per le verifiche eseguite in loco.
- In presenza di versamenti bancari non coerenti con il reddito dichiarato, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su una presunzione legale relativa; spetta al contribuente giustificare analiticamente ogni operazione contestata con documentazione attendibile.
- Irregolarità nella numerazione e nella compilazione delle fatture, mancata identificazione dei clienti e assenza di una riconciliazione chiara tra fatture e movimenti bancari possono rafforzare la ricostruzione presuntiva dell'evasione.
- La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta necessariamente l'invalidità dell'accertamento, se l'autorizzazione è stata effettivamente rilasciata prima dell'attività istruttoria.
- La violazione del termine di 60 giorni non comporta sempre e comunque l'annullamento dell'atto: anche quando il termine è applicabile, occorre verificare l'eventuale sussistenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere effettive e provate dall'Ufficio.
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