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Sentenza

Sentenza del 18/04/2017 n. 1018 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Istituto ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2000, 2002 e 2003, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992. Ha dedotto che gli immobili erano destinati a finalità istituzionali e didattiche, che la Cooperativa sociale li utilizzava senza che l'Istituto percepisse alcun reddito e che l'assenza di lucro avrebbe dovuto rendere irrilevante il contratto di comodato. Ha inoltre richiamato la risoluzione MEF del 4 marzo 2013, ritenendo ammissibile l'esenzione anche in caso di concessione in comodato a un altro ente non commerciale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l'appello dell'Istituto e confermato integralmente gli avvisi di accertamento. Il giudice era vincolato al principio di diritto espresso dalla Cassazione, secondo cui l'esenzione ICI non opera quando l'immobile è utilizzato indirettamente dall'ente proprietario, anche se destinato a finalità di pubblico interesse o istituzionali. È stata quindi ritenuta decisiva la mancanza di utilizzazione diretta da parte dell'Istituto, indipendentemente dall'assenza di lucro e dalla finalità didattica dell'attività svolta dalla Cooperativa. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto.

    La norma è agevolatrice e deve essere interpretata restrittivamente. L'esenzione richiede, secondo il principio applicato dalla Cassazione e dal giudice del rinvio, l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario; non è sufficiente che l'immobile sia destinato oggettivamente a un'attività istituzionale o meritevole.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Nel giudizio di rinvio il giudice non può rimettere in discussione le questioni già decise dalla Cassazione né valutare nuovamente la correttezza del principio di diritto applicabile al caso.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    La sentenza richiama la distinzione tra giudicato sui fatti e conseguenze giuridiche: il giudicato può precludere la rivalutazione di una questione di fatto, ma non necessariamente impedisce una diversa qualificazione giuridica in controversie relative ad annualità differenti.

  • Cass. civ., n. 8652/2015

    In materia di ICI l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992 non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse.

    Il principio vincolante applicato al giudizio stabilisce che la concessione dell'immobile a un soggetto terzo, anche non commerciale e anche per attività didattiche o istituzionali, esclude l'esenzione in assenza di utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario.

  • Cass. civ., nn. 12495/2014, 1385/2012, 18838/2006, 10827/2005 e 142/2004

    Tali precedenti sono richiamati a sostegno dell'orientamento secondo cui l'utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di un ente religioso o non commerciale non consente di beneficiare dell'esenzione ICI, anche quando l'attività svolta dal terzo persegua finalità di pubblico interesse.

  • Risoluzione MEF 4 marzo 2013

    L'Istituto l'ha invocata per sostenere l'estensione dell'esenzione ai casi di comodato tra enti non commerciali. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice non ha applicato tale impostazione perché vincolato al principio contrario stabilito dalla Cassazione per la specifica controversia.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non è normalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia destinato a un'attività didattica, assistenziale, religiosa o comunque meritevole: occorre verificare anche il requisito dell'utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario.
  • La concessione dell'immobile in comodato, locazione o altra forma a un soggetto terzo può essere qualificata come utilizzazione indiretta e comportare il diniego dell'esenzione, anche se il terzo è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e svolge un'attività istituzionale.
  • L'assenza di reddito o di un canone percepito dal proprietario non è, da sola, decisiva per ottenere l'esenzione: il requisito soggettivo dell'ente e la finalità dell'attività devono coesistere con le modalità concrete di utilizzo dell'immobile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già definite dalla sentenza di annullamento.
  • Le agevolazioni tributarie sono generalmente soggette a interpretazione restrittiva; in caso di dubbio, è necessario dimostrare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla norma, inclusa la diretta utilizzazione dell'immobile.
  • Eventuali orientamenti amministrativi o successivi mutamenti giurisprudenziali non consentono necessariamente di superare un principio di diritto già vincolante nel giudizio specifico.

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