Sentenza del 18/04/2017 n. 9747 - Corte di Cassazione
Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione - Invalidità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRPEF e altri tributi relativi agli anni 2007-2008, fondati sull'accertamento sintetico mediante redditometro ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ha denunciato: il difetto di motivazione degli avvisi; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; l'omessa o insufficiente valutazione delle prove contrarie, tra cui prestiti ricevuti da un congiunto e risparmi personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi, rilevando che vi era una doppia conforme di merito e che il contraddittorio era stato comunque formalmente attivato mediante invito a comparire. Inoltre, per gli anni d'imposta 2007-2008, l'obbligo generalizzato di contraddittorio per l'accertamento sintetico non era ancora applicabile, essendo la specifica disciplina introdotta dal 2009. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTR aveva esaminato le prove offerte dal contribuente e ne aveva motivatamente escluso la rilevanza; tale valutazione di fatto non è riesaminabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Non sono state liquidate spese processuali per la mancata difesa dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Accertamento sintetico e redditometro.
La norma consente di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. Per il periodo considerato, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale era previsto specificamente solo nei casi e nei periodi temporali stabiliti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010
Disciplina applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
Per l'accertamento sintetico relativo ai periodi dal 2009, il contraddittorio endoprocedimentale è specificamente previsto dalla legge; tale disciplina non si applica retroattivamente agli anni 2007-2008.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
Il giudizio di Cassazione non consente di sostituire la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, salvo errori giuridici o motivazionali rilevanti nei limiti previsti dalla legge.
Art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva valutato le allegazioni e le prove del contribuente, spiegando perché non fossero sufficienti a superare la ricostruzione redditometrica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare concretamente quali difese e prove avrebbe potuto presentare; non è sufficiente una contestazione generica o pretestuosa.
- Per i tributi non armonizzati, non esisteva un obbligo generale di contraddittorio prima che una specifica norma lo prevedesse. Nell'accertamento sintetico, la disciplina introdotta dal D.L. n. 78 del 2010 opera dal periodo d'imposta 2009 e non si applica agli anni precedenti.
- Se l'Amministrazione ha comunque invitato il contribuente a comparire e si è svolto un confronto, è più difficile sostenere che il contraddittorio sia stato completamente omesso.
- Nel ricorso per Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare un errore di diritto o una motivazione gravemente carente, illogica o apparente.
- Contro un accertamento redditometrico, il contribuente deve fornire documentazione concreta, tracciabile e coerente sull'origine delle somme utilizzate, come prestiti, donazioni o risparmi; mere allegazioni non documentate possono essere ritenute insufficienti.
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