Sentenza del 18/04/2017 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2007, sostenendo che egli avesse percepito redditi di lavoro dipendente da due sostituti d'imposta: euro 13.961,00 dalla ditta I. E. ed euro 11.816,00 dalla E.C. 3 s.c. L'accertamento si fondava principalmente sui modelli 770/08 presentati dai sostituti. Il contribuente negava di aver lavorato per I. E. nel 2007, deducendo che il rapporto era cessato nel dicembre 2006 e producendo estratti conto bancari, estratto contributivo INPS e altra documentazione diretta a dimostrare che alcuni accrediti erano riferibili a prestazioni lavorative dei figli.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato ritenuto provato che nel 2007 I. E. non aveva corrisposto al contribuente retribuzioni, salvo un accredito di euro 1.200,00 riferibile a lavoro svolto nel 2006. Gli ulteriori pagamenti risultavano riconducibili a prestazioni dei figli. L'assenza di versamenti contributivi INPS per il 2007 e la mancanza di evidenze tracciabili di pagamenti a favore del contribuente hanno escluso l'effettiva percezione del reddito contestato. Il modello 770 è stato considerato un elemento meramente indiziario, insufficiente da solo a dimostrare il conseguimento del reddito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, l'onere di dimostrare l'effettiva corresponsione del reddito gravava sull'Amministrazione, che non lo ha assolto mediante documentazione ulteriore rispetto al modello 770.
Modello 770 del sostituto d'imposta
Il modello 770 costituisce un elemento indiziario dell'erogazione del reddito, ma non prova automaticamente l'effettivo conseguimento delle somme da parte del contribuente. Deve essere corroborato da ulteriori elementi, quali pagamenti tracciabili, documentazione contabile o contributiva e altri riscontri oggettivi.
Sentenza della Corte di Cassazione 11 marzo 2016, n. 10104
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui la dichiarazione del sostituto d'imposta contenuta nel modello 770 non è, da sola, prova piena dell'effettiva percezione del reddito da parte del lavoratore.
Massime di principio
- In un accertamento basato su redditi di lavoro dipendente risultanti dal modello 770, l'Amministrazione non può limitarsi a produrre tale modello: deve fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare che le somme siano state effettivamente corrisposte e percepite dal contribuente.
- Il contribuente può contestare il reddito presunto mediante documentazione oggettiva e tracciabile, come estratti conto bancari, dati contributivi INPS, contratti, lettere di licenziamento, cedolini e documenti che dimostrino che i pagamenti riguardavano soggetti diversi.
- L'assenza di accrediti bancari e di contributi previdenziali riferibili al contribuente costituisce un elemento rilevante per escludere l'effettiva percezione del reddito, soprattutto quando l'Ufficio non produce prove alternative.
- Gli accrediti effettuati su un conto cointestato o utilizzato da più familiari non sono automaticamente imputabili al titolare del conto: occorre verificare il beneficiario sostanziale delle somme e la relativa causale.
- La mera indicazione di un reddito da parte del sostituto d'imposta può fondare un'attività di controllo, ma l'accertamento deve essere confermato da un quadro probatorio complessivo e coerente.
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